Responsabilità amministratori. Bancarotta preferenziale. Effetto interruttivo della prescrizione della costituzione di parte civile in sede penale. Responsabilità concorrente di amministratori e terzi che contribuiscano al depauperamento della società
La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatti.
In tema di responsabilità degli amministratori, al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità nei confronti della società stessa e del ceto creditorio, quelle scelte e quelle iniziative imprenditoriali o gestionali degli organi amministrativi, quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive, che rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio di impresa; quindi di per sé i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all’organo amministrativo, in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, che attiene all’ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice. Viceversa questo discorso non vale nel caso di iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall’omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell’obbligo generale di vigilanza e/o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell’interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza.
La violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori – e quindi l’accertamento dell’inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo – costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori. A quest’ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Le irregolarità nella redazione dei bilanci e nella tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili di per sé non sono fonte di danno e quindi di obbligo risarcitorio, potendo al massimo essere l’espediente attraverso il quale si celano specifiche operazioni o condotte di mala gestio.
Per quanto riguarda il preteso pagamento preferenziale in favore di alcuni creditori a discapito di altri creditori, di per sé l’eventuale lesione della par condicio creditorum, conseguente al pagamento preferenziale di un creditore anziché di un altro, può dar luogo – al massimo – ad una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche ad un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso; infatti quest’ultima mantiene la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della par condicio tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso.
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova.
L’art. 2055, primo comma, c.c. è una disposizione dettata a favore del danneggiato da una pluralità di responsabili ed è applicabile anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale (anche se nascente da contratti diversi) e di responsabilità mista (cioè per alcuni coautori sussiste responsabilità di natura contrattuale e per altri di natura extracontrattuale). Per la positiva affermazione della responsabilità solidale dei singoli pretesi responsabili, è pur sempre necessario che il fatto dannoso sia effettivamente imputabile a ciascuno dei singoli concorrenti, ancorché le condotte lesive possano fra loro essere autonome e in ipotesi diversi possano essere i titoli di responsabilità di ciascuno di essi. Al riguardo va infatti ribadito che, accanto alla responsabilità dell’amministratore -sia esso unico o amministratore delegato o consigliere di CdA-, ben possano in ipotesi individuarsi responsabilità concorrenti di altri soggetti, in quanto nulla vieta che, accanto all’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti dell’organo amministrativo, possa essere esercitata una contestuale azione risarcitoria anche contro altri soggetti, che abbiano concorso con il primo a causare il danno alla società (nella specie il Tribunale ha condannato in solido l’amministratore della società e un altro soggetto, estraneo alla società, che aveva favorito il depauperamento del patrimonio sociale consentendo un travaso di attività dalla società poi fallita ad altra società).