29 Settembre 2015

Responsabilità amministratori. Bancarotta preferenziale. Effetto interruttivo della prescrizione della costituzione di parte civile in sede penale. Responsabilità concorrente di amministratori e terzi che contribuiscano al depauperamento della società

La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatti.

 

In tema di responsabilità degli amministratori, al  di  fuori  delle  ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società, non possono di regola essere considerate, come fonte di responsabilità nei confronti della società stessa e del ceto  creditorio,  quelle  scelte  e  quelle  iniziative  imprenditoriali  o  gestionali  degli organi  amministrativi,  quand’anche  risultate   in   concreto   economicamente   poco positive, che rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e  nel  rischio  di  impresa;  quindi  di  per  sé  i  risultati  negativi  della  gestione  non determinano  responsabilità  in  capo  all’organo  amministrativo,  in  quanto  le  scelte imprenditoriali  presuppongono  una  valutazione  di  opportunità  e  di  convenienza,  che attiene all’ambito della discrezionalità e come tale è sottratta al giudizio del giudice. Viceversa   questo   discorso   non   vale   nel   caso   di   iniziative   avventate, caratterizzate,  anche  solo  a  livello  di  colpa,  dall’omissione  di  quelle  specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che  sono  imposte  dalla  legge  o  dallo  statuto  per  quel  tipo  di  operazione  posta  in essere  ovvero  ancora  dalla  violazione  dell’obbligo  generale  di  vigilanza  e/o dell’altrettanto  generale  obbligo  di  intervento  preventivo  e  successivo  per  il perseguimento  dell’interesse  sociale,  il  tutto  nel  quadro  del  generale  obbligo  di diligenza.

 

La  violazione  degli obblighi gravanti  sugli  amministratori – e quindi l’accertamento dell’inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla  legge  e/o  dall’atto  costitutivo – costituisce presupposto  necessario,  ma  non sufficiente  per  affermare  la  responsabilità  risarcitoria  da  parte  degli  amministratori inadempienti;  infatti  anche  in  questo  caso  sono  necessarie  tanto  la  prova  del  danno, ossia  del  deterioramento  effettivo  e  materiale  della situazione  patrimoniale  della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o  commissiva  degli  amministratori. A quest’ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza il principio del superamento della ricostruzione della  fattispecie risarcitoria   in   termini   di   danno-evento,  essendo  infatti  privilegiata  l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.

 

Le  irregolarità  nella redazione dei bilanci e nella tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili di per sé non sono fonte di danno e quindi di obbligo risarcitorio,  potendo  al  massimo  essere  l’espediente  attraverso  il  quale  si  celano specifiche operazioni o condotte di mala gestio.

 

Per  quanto  riguarda  il  preteso  pagamento  preferenziale  in  favore  di  alcuni creditori a discapito di altri creditori,  di  per  sé l’eventuale  lesione  della  par  condicio creditorum,  conseguente  al  pagamento  preferenziale  di  un  creditore anziché di  un altro,  può  dar  luogo – al  massimo – ad una  contesa  tra  le  posizioni  soggettive individuali  dei  singoli  creditori,  ma  non  anche  ad  un  pregiudizio  per  la  massa creditoria considerata nel suo complesso; infatti quest’ultima mantiene la medesima consistenza  anche  in  caso  di  pagamento  preferenziale,  qualunque  sia  il  creditore beneficiato  dal  pagamento  lesivo  della  par  condicio  tra  quelli  aventi  diritto  di partecipare al concorso.

 

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui  l’imputato  avrebbe  ammesso  una  sua  insussistente  responsabilità,  ed  il  giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena   patteggiata,   pur   non   potendosi   configurare   come   sentenza   di   condanna, presupponendo  pur  sempre  una  ammissione  di  colpevolezza,  esonera  la  controparte dall’onere della prova.

 

L’art. 2055, primo comma, c.c. è una disposizione  dettata  a  favore  del  danneggiato  da  una  pluralità di  responsabili  ed  è applicabile  anche  alle  ipotesi  di  responsabilità  contrattuale  (anche  se  nascente  da contratti   diversi)   e   di   responsabilità   mista   (cioè   per   alcuni   coautori   sussiste responsabilità  di  natura  contrattuale  e  per  altri  di  natura  extracontrattuale). Per  la  positiva  affermazione  della  responsabilità  solidale  dei  singoli pretesi  responsabili,  è  pur  sempre  necessario  che  il  fatto  dannoso  sia  effettivamente imputabile a ciascuno dei singoli concorrenti, ancorché le condotte lesive possano fra loro  essere  autonome  e  in  ipotesi  diversi  possano  essere  i  titoli  di  responsabilità  di ciascuno di essi. Al     riguardo     va     infatti     ribadito che,     accanto     alla     responsabilità dell’amministratore -sia esso unico o amministratore delegato o consigliere di CdA-, ben  possano  in  ipotesi  individuarsi  responsabilità  concorrenti  di  altri  soggetti,  in quanto  nulla  vieta  che,  accanto  all’azione  sociale  di  responsabilità  proposta  nei confronti dell’organo amministrativo, possa  essere  esercitata  una  contestuale  azione risarcitoria anche contro altri soggetti, che abbiano concorso con il primo a causare il danno alla società (nella specie il Tribunale ha condannato in solido l’amministratore della società e un altro soggetto, estraneo alla società, che aveva favorito il depauperamento del patrimonio sociale consentendo un travaso di attività dalla società poi fallita ad altra società).

 

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