Abuso di attività di direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società diretta nel senso che quest’ultima, nonostante la direzione unitaria data dalla controllante, deve poter perseguire il suo fine proprio di creare valore, mentre sussiste responsabilità se l’attività di direzione è esercitata in funzione dell’interesse esclusivo imprenditoriale della controllante o di terzi e in conflitto con quello imprenditoriale della controllata, tanto da arrecare pregiudizio al patrimonio di quest’ultima.
Il danno indiretto del socio e il danno diretto al patrimonio della società controllata, derivanti dall’esercizio illegittimo da parte della controllante dell’attività di direzione e coordinamento, sono danni che, sebbene collegati e connessi nella loro genesi, dato che la lesione al valore e alla redditività della partecipazione del socio di minoranza è l’effetto di un pregiudizio subito in prima istanza dal patrimonio della società, una volta generatisi si connotano, nell’ambito della fattispecie di cui all’art 2497 c.c., agli effetti risarcitori, come pregiudizi distinti e non del tutto sovrapponibili. Di conseguenza, non automaticamente si verifica l’assorbimento del danno indiretto del socio di minoranza nel soddisfacimento di quello fatto valere dalla società controllata; la reintegrazione del patrimonio di quest’ultima può anche non comportare in fatto l’eliminazione totale del pregiudizio (indiretto) alla redditività e al valore della partecipazione del socio lesi dalla condotta illegittima della controllante che abbia cagionato la lesione diretta al patrimonio della società controllata.
Il pregiudizio alla redditività della partecipazione di minoranza non si sostanzia nella mancata distribuzione di utili eventualmente generati, infatti la decisione della capogruppo quale socia di maggioranza in sede assembleare di non distribuire utili, anche nell’ipotesi in cui tale decisione sia abusiva perché non sorretta da programmi imprenditoriali della società che li ha generati, andrà contrastata dal socio di minoranza con gli strumenti a sua tutela endosocietari, ma non può collocarsi come condotta di abuso di attività di direzione perché l’attività di direzione si colloca a livello di gestione dell’attività dell’impresa e non a livello assembleare.
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Elena Bracciali
Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Firenze, Elena ha collaborato con lo Studio Chiomenti e con lo Studio Tombari-D'Angelo, occupandosi principalmente di operazioni...(continua)