13 Febbraio 2019

Accertamento della simulazione del prezzo nella risoluzione contratto di cessione per inadempimento del cessionario

Gli effetti cambiari consegnati dal cessionario al momento della conclusione del contratto per un importo superiore rispetto a quello indicato nello stesso possono costituire prova della controdichiarazione delle parti circa la reale entità del corrispettivo di cessione.

Il creditore che agisce per la risoluzione del contratto è tenuto a dimostrare l’esistenza del titolo a fondamento della propria richiesta e ad allegare l’altrui inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo dell’avverso credito, costituito dall’avvenuto adempimento

Le pattuizioni inter partes che dispongono l’inapplicabilità dell’art. 1384 c.c. non sono idonee a eliminare il potere del Tribunale di ridurre, anche d’ufficio, l’entità della penale, essendo detto potere stato posto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela .

L’esercizio del potere del Tribunale di ridurre la penale è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale che deve risultare ex actis.

 

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Silvia Di Virgilio

Silvia Di Virgilio

Avvocato del Foro di Milano, titolare di LexAround.me, esperta in consulenza aziendale, proprietà industriale, e-commerce. Gestisco prevalentemente questioni di natura stragiudiziale, dalla contrattualistica al diritto...(continua)

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