22 Marzo 2019

Accertamento della titolarità del diritto di autore di un’opera letteraria

Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all’altra ex art. 302 – 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest’ultima l’onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, “noto o ignoto, costituito o contumace”.

Oggetto della tutela aurorale non è il contenuto generico di un’idea, bensì la c.d. forma interna – ossia il modo in cui i concetti sono organizzati in vista della loro esposizione – e la forma esterna – a condizione che questa non sia strettamente ed unicamente dettata dal contenuto, ma rappresenti il frutto di un autonomo lavoro di sintesi.

Le 0perazioni astratte non costituiscono di per sé opera dell’ingegno tutelabile, dovendosi ritenere tali esclusivamente le forme espressive protette dalla legge. E così vale anche per le opere scientifiche o didattiche, la cui tutela non si estende al contenuto scientifico e tecnico ed agli insegnamenti che possono essere impartiti attraverso le opere stesse, ma resta circoscritta alla sola espressione formale, cioè alla veste letteraria dell’insegnamento scientifico, il cui contenuto intellettuale esula dalla protezione.

Nelle opere dell’ingegno create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori, e le parti indivise si presumono uguali; in tal caso, l’esercizio del diritto alla pubblicazione richiede il consenso di tutti i coautori e ciascuno di essi ha diritto ad essere indicato quale coautore.

La dichiarazione contra se resa in sede di interrogatorio formale ha il valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 228 c.p.c. e dunque fa piena prova contro colui che l’ha resa ex art. 2733 c.c. e nei confronti del giudice, che non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto. Tuttavia, nel caso vi siano altri litisconsorti necessari, poiché l’autore della dichiarazione non può pregiudicare la posizione altrui, la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice anche nei confronti dello stesso confidente. In tal caso, la dichiarazione vale non già come prova legale ma quale argomento di prova dal quale trarre convincimento, unitamente all’ulteriore complessivo materiale probatorio.

Qualora un libro sia – per titolo e per contenuto – identico ad un altro, il primo deve ritenersi un plagio letterale delle prerogative autorali dell’autore del secondo, sia quanto ai diritti morali che quanto ai diritti patrimoniali.

 

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Edoardo Badiali

Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)

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