Accesso alla documentazione sociale e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Mancata distribuzione degli utili
Il socio non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio sulla base della sola doglianza di non aver potuto visionare per tempo tutti i documenti contabili della società, assunti come necessari per partecipare informato all’assemblea, atteso che la disposizione di cui all’art. 2476, secondo comma, c.c. garantisce al socio l’accesso ai documenti inerenti la gestione della società, prevedendo un preciso obbligo degli amministratori volto a garantire l’effettività di detto diritto, ma che la violazione di quest’obbligo può determinare soltanto la responsabilità degli organi di gestione e non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio. Tra gli atti che devono comporre l’iter formativo della delibera di approvazione del bilancio, infatti, non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società, bensì solamente la convocazione dell’assemblea e il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti.
La domanda di risarcimento per mancata suddivisione degli utili maturati e non evidenziati in bilancio, in quanto redatto in violazione del principio di correttezza, è infondata poiché, quand’anche fossero risultati utili maggiori è di competenza esclusiva dell’assemblea la decisione in merito al se e in che misura provvedere alla loro ripartizione.