Accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio di s.r.l. (ex amministratore)
La pregressa partecipazione all’organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.
Più in generale, è irrilevante se ed in quale misura le pregresse vicende processuali possano aver consentito al socio di avere visione di documentazione sociale.
Il diritto di accesso alla documentazione sociale comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestoria e per la riservatezza della documentazione stessa.
Deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione. Parimenti contrarie a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
I soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti; una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall’ordinamento ai soci stessi.
Laddove vi sia il rischio concreto che il socio di S.r.l., in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, sussiste un vero e proprio obbligo di rifiutare l’accesso alle informazioni sociali riservate in capo agli amministratori, che, in caso di inadempimento, sarebbero responsabili dei danni provocati alla società dall’indebito uso che il socio avesse fatto di dette informazioni.
Non può ritenersi soddisfatto il diritto di accesso per avere asseritamente la società messo il socio nelle condizioni di poter esaminare la documentazione depositata presso uno studio di commercialista. Al riguardo va ricordato che non è consentito che detto diritto di accesso sia reso troppo gravoso a livello logistico (p.es. per l’ubicazione della documentazione) o sia subordinato al pagamento di somme di denaro per la semplice messa a disposizione della documentazione stessa per la visione (grava invece sul socio la spesa necessaria al rilascio di copie dei documenti).
Il diritto di accesso ex art. 2476, co. 2, c.c. può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d’urgenza. A tal proposito va ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 669 octies, c.p.c. (cfr. D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla obbligatoria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano comunque sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
L’ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibile libero accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il requisito del periculum in mora che giustifica l’emissione del provvedimento cautelare.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)