Accettazione della rinuncia agli atti del processo
Ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., la formale accettazione della rinuncia agli atti compiuta da una delle parti ad opera delle altre è necessaria solo con riferimento alle parti che possano avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
La rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri la loro volontà di porre fine al giudizio.
Vi sono i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio risulti rassegnata con dichiarazione congiunta di tutte le parti del giudizio, trasfusa in uno scritto depositato in via telematica e recante la sottoscrizione delle parti e dei procuratori muniti del potere di rinunciare agli atti ed accettare le avverse rinunce.