Accordi di coesistenza tra segni distintivi e rischio di associazione
Lo scopo di un testo contrattuale è quello di regolamentare in un certo modo e a determinate condizioni i rapporti tra i contraenti e non quello di evitare un diverso trattamento tra le parti stesse e soggetti terzi eventuali e del tutto estranei all’accordo. Queste pattuizioni ulteriori possono anche esservi ma, se non vi sono, non si tratta di disparità di trattamento bensì del legittimo assetto che le parti del contratto hanno dato ai loro rapporti presenti e futuri (nella specie, si tratta di un accordo di coesistenza tra due segni). La ratio dell’art. 25 lettera a) c.p.i. – che richiede congiuntamente l’identità o la somiglianza fra i segni e l’identità o l’affinità tra i prodotti o servizi – è quella di preservare il titolare del marchio anteriore dal rischio di confusione in relazione all’origine imprenditoriale dei prodotti (e cioè che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa); il rischio di confusione, inoltre, può consistere anche nel rischio di associazione, e cioè che i consumatori possano ritenere che i prodotti provengano da imprese collegate in forza di legami societari o contrattuali. Deve essere ritenuto identico un segno che riprende pedissequamente tutto l’aspetto distintivo e caratterizzante di un marchio come descritto nel certificato di registrazione. È pacifico che la valutazione globale del rischio di confusione debba essere fatta, per quanto attiene la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi in confronto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti trascurando le varianti che, nel caso di specie, sono inesistenti e comunque insignificanti e trascurabili ai fini del rischio di confusione . Il consumatore medio, infatti, cioè il consumatore dotato di media diligenza ed avvedutezza, percepisce il marchio come un tutt’uno e, come ripetutamente affermato anche dalla Corte di Giustizia, non ricorda in modo chiaro tutti i singoli dettagli dei segni ma esclusivamente i loro elementi più distintivi e dominanti.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)