Acquirente di azioni che versa in stato di insolvenza: decadenza dal beneficio del termine del pagamento dilazionato, cessione delle azioni ad un soggetto terzo ed esecuzione forzata da parte dei creditori
Lo stato di insolvenza che comporta la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non si indentifica con una situazione di definitivo ed irreversibile dissesto, bensì con un mero squilibrio nella capacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Situazione che può essere dedotta anche da alcuni gravi inadempimenti contrattuali univocamente sintomatici dello stato di difficoltà finanziaria, come ad esempio la mancanza di un adeguato piano industriale e finanziario a supporto della dilazione di pagamento, l’omessa comunicazione di rilevanti accadimenti societari, la richiesta a società controllate di finanziamenti ed i tentativi di rivoluzionare la composizione degli organi sociali di quest’ultime per il rilascio delle medesime erogazioni.
La decadenza dal beneficio del termine non è esclusa dalla cessione del pacchetto azionario a un soggetto terzo con accollo integrale del debito residuo, qualora l’atto non fosse consentito dalle pattuizioni originarie, costituendo al contrario grave inadempimento contrattuale non opponibile ai creditori.
L’atto di intimazione con cui i creditori hanno manifestato l’intento di procedere ad esecuzione forzata sull’intero pacchetto azionario, senza aver prima svincolato le azioni corrispondenti alle rate del prezzo già pagate, non è affetto da nullità se manca in atti la prova della richiesta scritta di svincolo delle medesime azioni da parte del debitore.
Nonostante il silenzio dell’art. 2797, co. 1, c.c., la notifica dell’intimazione deve essere necessariamente compiuta anche nei confronti del terzo proprietario delle azioni costituite in pegno, anche in assenza di annotazione del suo nominativo nel libro soci, al fine di rendere effettivo il diritto di opposizione. Tuttavia, in caso di omessa notifica al terzo proprietario, qualora lo stesso abbia proposto opposizione ai sensi dell’art. 2797, co. 2, c.c., non potrà più sollevare l’eccezione di nullità dell’intimazione, venendo meno il suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
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manuel.dellinz
Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)