15 Novembre 2017

Affermare falsamente che un prodotto è omologato costituisce appropriazione indebita di pregi

Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi.

La violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Massimo Bacci

Massimo Bacci

Avvocato

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code