Responsabilità dei sindaci per omesso controllo nell’erogazione di finanziamenti
La responsabilità dei sindaci da omesso controllo rispetto alla concessione di finanziamenti manifestamente ingiustificati in favore di società terze è configurabile allorché sussista il nesso di causalità tra la condotta colposa di omessa rilevazione delle relative operazioni dannose e il pregiudizio subito dalla società [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte dell’insolvenza pregressa delle società debitrici e della considerazione secondo cui la rilevabilità delle operazioni da parte dei sindaci sarebbe stata possibile solamente ad operazioni già concluse, il verificarsi del pregiudizio direttamente connesso alle operazioni di finanziamento non risultava imputabile ai sindaci. In tal caso, infatti, un tempestivo intervento dei sindaci, con opportuna sollecitazione del consiglio di amministrazione ovvero denuncia ai soci o al tribunale ex art 2409 c.c., con il conseguente avvio di mirate azioni giudiziarie, non avrebbe potuto elidere il pregiudizio patrimoniale già irrimediabilmente concretizzatosi a causa della pregressa insolvenza delle società finanziate. In relazione invece agli eventuali pregiudizi patrimoniali conseguenti ad analoghe ed eventuali condotte successive, rese possibili o quanto meno favorite dall’omesso intervento dei sindaci sulle condotte illegittime in tesi colpevolmente non rilevate o comunque non denunciate, il Tribunale ha rilevato una totale carenza di prospettazione attorea].