12 Febbraio 2018

Alcune questioni in materia di scissione, fallimento e responsabilità degli amministratori di s.r.l. per alterazione dei dati di bilancio, illecita prosecuzione dell’attività sociale e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio in presenza di una causa di scioglimento

La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall’art. 303, co. 2, c.p.c. (al pari della notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 330 c.p.c.) costituisce una rilevante deroga ai principi dell’esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita; questa norma deve considerarsi di stretta interpretazione e non esime la parte attrice dall’onere di individuare nominativamente i singoli eredi al momento di intraprendere una nuova causa, a pena di inammissibilità della domanda per la mancata individuazione del contraddittore.

Sono responsabili nei confronti della società gli amministratori che abbiano alterato i bilanci della stessa attraverso numerosi artifici contabili volti a far risultare maggiori (e inesistenti) attività ovvero a occultare elementi passivi, in definitiva provocandone o aggravandone lo stato di dissesto, il cui accertamento – desumibile dall’erosione integrale del capitale sociale per effetto di perdite continue verificatesi nell’arco di più esercizi sociali – avrebbe dovuto spingere, invece, ad individuare tempestivamente le cause della crisi e gli strumenti (negoziali o concorsuali) più idonei per la sua risoluzione, tra cui va incluso l’obbligo di riduzione del capitale e la contestuale ricapitalizzazione a un valore non inferiore al minimo legale (art. 2482-quater c.c.).

La responsabilità che deriva dall’inosservanza dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale ha carattere solidale. Tutti gli amministratori hanno, infatti, il dovere di attivarsi, in caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, per l’adozione delle modifiche sul capitale e sono tenuti a vigilare affinché non siano poste in essere nuove operazioni non  meramente conservative.

In tal senso e a prescindere dalle deleghe attribuite a ciascun membro dell’organo gestorio, gli amministratori hanno il dovere di vigilare sul generale andamento della società e devono attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull’operato degli altri, sicché l’affidamento di singoli e specifici compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non esclude la responsabilità degli altri (Cass. n. 13555/2004).

E’ ben vero che l’art. 2476 c.c. prevede che la responsabilità non si estende agli amministratori di s.r.l. «che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso»; tuttavia questa norma riguarda la responsabilità che deriva da singoli atti positivi di gestione e non, invece, dall’omissione di condotte doverose conseguenti alla perdita del capitale o da una generalizzata prosecuzione dell’attività imprenditoriale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento,.

Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l’azione di responsabilità verso l’ex amministratore imputato di mala gestio (es. violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale), il mancato rinvenimento della contabilità d’impresa non determina in modo automatico che l’ex amministratore risponda della differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l’indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l’intero sbilancio patrimoniale o, ancora, nel caso in cui la condotta illegittima non sia temporalmente vicina all’apertura della procedura concorsuale e non sia agevole accertare con precisione le conseguenze della mala gestio (Cass. n. 11155/2012; Cass. n. 2538/2005).

Va escluso il ricorso al criterio del cd. deficit quando il CTU sia riuscito a ricostruire (non in modo del tutto completo ed esaustivo, ma con un adeguato grado di approssimazione) gli specifici effetti pregiudizievoli arrecati al patrimonio sociale dalla condotta degli amministratori e abbia, di conseguenza, potuto rettificare i bilanci, individuando gli effettivi risultati degli esercizi.

Non è in re ipsa illecita una scissione con cui si priva la società scissa di tutto il suo patrimonio attivo immobiliare, il cui valore, ai fini dell’assegnazione alla società beneficiaria, viene sottostimato rispetto ai valori di mercato, se l’operazione è posta in essere quando la medesima scissa è in bonis  e non sussistono i presupposti per l’applicazione del divieto di nuove operazione di cui all’art. 2486 c.c. In tali casi, infatti, la specifica dannosità dell’operazione dev’essere adeguatamente provata, indicando e dimostrando il complessivo pregiudizio derivato dall’operazione straordinaria, che non può essere presunto sulla sola base di uno scostamento tra valori contabili e valori di mercato dei patrimoni assegnati per effetto della scissione. In assenza di tale prova, il superamento di tutte le fasi che caratterizzano il procedimento di scissione e il mancato esperimento da parte dei creditori sociali del rimedio dell’opposizione, induce a concludere, almeno in via presuntiva, per la legittimità della scissione.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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