Alcune questioni in tema di finanziamenti erogati dai soci e di cessione di quote
Il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c. – necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società – deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta».
La previsione contenuta all’art. 1817, co. 1, c.c. – secondo cui, «se non è fissato un termine per la restituzione, questo è fissato dal giudice, avuto riguardo alle circostanze» – si applica anche ai finanziamenti erogati dai soci per i quali non ricorrono le condizioni previste dall’art. 2467 c.c..
La dichiarazione del promissario acquirente secondo la quale i finanziamenti erogati dal cedente alla società sono estranei ad ogni pattuizione tra il promittente venditore e il promissario acquirente (dichiarazione contenuta in un contratto preliminare per la cessione di quote e resa dal cessionario in qualità di rappresentate legale della società le cui quote sono oggetto di scambio) costituisce un atto di scienza della società e una ricognizione di debito estranei all’accordo di cessione, benché ad esso collegati; tale dichiarazione, pertanto, “sopravvive” anche se non riprodotta nel contratto definitivo.
Ad un contratto di cessione di quote non consegue quale naturale negotii il trasferimento, ad opera del socio cedente in favore del cessionario, anche dei crediti che il primo vanta nei confronti della società.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)