Ambito di protezione di programmi per elaboratore
In relazione alla protezione di programmi per elaboratore, l’art. 64 bis l.d.a. tutela l’autore del software mediante la c.d. riserva di produzione in forma permanente di programmi in natura eseguibile estendendo tale facoltà anche al codice sorgente in qualunque modalità e fine esso venga realizzato. In materia, è applicabile anche ai programmi per elaboratore il principio generale secondo il quale l’opera (nel caso di specie, il “programma”) è considerata frutto di una elaborazione “creativa originale”, quindi dotata dei requisiti dell’originalità e della creatività, anche quando sia composta da idee e nozioni semplici, comprese – in quanto tali – nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
Tra i diversi sistemi di regolamentazione dell’utilizzazione e sfruttamento di un’opera dell’ingegno, il contratto di licenza d’uso presuppone sul punto una contrattazione diretta e specifica tra il titolare del diritto del software e l’utilizzatore, e nell’ipotesi in cui il programma per elaboratore sia sviluppato e rielaborato secondo le esigenze delle parti contraenti, è consentito al titolare di negoziare il trasferimento del solo impiego del software.
L’art. 64 quater l.d.a., tuttavia, dispone che l’autorizzazione del titolare dei diritti non ha rilievo qualora le attività di riproduzione del codice del programma per elaboratore e la traduzione della sua forma siano realizzate dal licenziatario o da colui che abbia il diritto di usare una copia del programma.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)