Determinazione del danno da cattiva gestione in mancanza di scritture contabili
In materia di determinazione del danno da cattiva gestione da parte degli amministratori di società di capitali ed in caso di inadempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, il criterio guida dello sbilancio, la cd. differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e passivo accertato, fornisce in sé ed anche quale principio di razionalità nel ricorso al metodo equitativo la modalità di ricostruzione del danno risarcibile, come affermato in giurisprudenza sia in presenza di omessa o irregolare tenuta della contabilità ovvero in caso di continuazione indebita dell’attività. Se, poi, l’impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e l’intero danno può essere conseguenza della tenuta irregolare e fuorviante delle scritture il citato criterio introduce sia una presunzione sia un elemento su cui appunto ancorare la determinazione equitativa.
Pertanto, nell’ambito dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. la differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e attivo accertato può costituire un criterio utile cui ricorrere nella ricostruzione del danno che dovrà essere effettuata in via equitativa qualora la società abbia operato in condizioni di strutturale sottocapitalizzazione, rappresentando dati falsi nei bilanci e sia quindi impossibile individuare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni ed il danno. In tale ipotesi, l’espressione del danno alla società ed ai creditori provocato dalla prosecuzione colpevole dell’attività e dall’inerzia degli amministratori può essere individuato nell’aumento del passivo su un patrimonio sociale realizzabile se immutato.