Amministratore di fatto, requisiti. Violazione del divieto di concorrenza e quantificazione del danno risarcibile
È qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell’assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa. La valutazione della sistematicità e della completezza deve essere fatta tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell’ambito dei rapporti interni (con i soci e/o gli amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori) alla società [Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto indici rilevanti di un’attività gestoria completa e sistematica: la partecipazione del soggetto a riunioni con gli amministratori di diritto (anche qualora si tratti di incontri informali, non documentati attraverso verbali raccolti nel libro delle adunanze), la concessione da parte della società degli stessi benefits riservati agli amministratori di diritto la spendita del nome della società, l’impartizione di direttive ai collaboratori della società e, più in generale, lo svolgimento sistematico di compiti (simili a quelli) degli altri amministratori di diritto].
La disciplina del divieto di concorrenza dettata dalla legge in riferimento agli amministratori di diritto (art.2390 c.c.) è applicabile anche agli amministratori di fatto, in quanto l’elaborazione delle figura dell’amministratore di fatto ha come fine la tutela della società e dei creditori rispetto a tutti gli inadempimenti degli obblighi gestori che possono essere poste in essere da soggetti non investiti della carica.
L’autorizzazione dell’assemblea all’amministratore per lo svolgimento di un’attività concorrente è valida solo qualora sia “informata” e quindi “consapevole”. In particolare, qualora l’autorizzazione sia concessa implicitamente (i.e. senza una delibera espressa), la prova di tale autorizzazione deve trarsi da elementi chiari e concordanti indicativi del fatto che l’assemblea era pienamente a conoscenza della natura, della portata e della consistenza dell’attività concorrenziale.
Qualora il danno cagionato dall’amministratore che abbia violato il divieto di concorrenza debba essere valutato in via equitativa ai sensi dell’art.1226 c.c., un possibile criterio di quantificazione può essere il seguente: 1) raffronto fra fatturato della società e utili (determinazione percentuale); 2) calcolo degli utili che sarebbero stati conseguiti dalla società sul fatturato realizzato dall’attività concorrente svolta dall’amministratore durante il periodo di violazione del divieto; 3) sottrazione delle eventuali spese sostenute dall’amministratore per lo svolgimento dell’attività concorrenziale e degli eventuali compensi che la società gli avrebbe corrisposto per lo svolgimento di quella attività.
Qualora l’amministratore di una società abbia illecitamente svolto un’attività concorrenziale a quella sociale, la mancata stipulazione di un patto di non concorrenza al momento della cessazione dalla carica non esclude che l’amministratore possa essere obbligato a risarcire il pregiudizio subito dalla società dopo la suddetta cessazione (perdita di clienti, mancata acquisizione di nuovi) che sia riconducibile all’illecito svolgimento dell’attività concorrenziale durante la carica.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Flaim
Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)