Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione
Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo transattivo avente per oggetto beni di «non rilevante valore, la cui proprietà/possesso non appare significativa rispetto alla struttura economico-organizzativa dell’impresa nel suo insieme» costituisce un atto di ordinaria amministrazione, che, se compiuto dall’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c., non richiede una specifica autorizzazione da parte del Tribunale.
Parimenti, non deve essere autorizzata ex art. 92, co. 2, disp. att. c.c. la partecipazione dell’amministratore giudiziario al procedimento avente per oggetto il reclamo proposto contro il suo provvedimento di nomina.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)