Amministratore o liquidatore di fatto e onere della prova
L’individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca.
La parte, che alleghi che un soggetto abbia in via di fatto gestito la società o espletato l’attività liquidatoria, deve dare prova specifica delle condotte di sistematica e non occasionale ingerenza del medesimo soggetto nella gestione sociale e, dunque, dell’esercizio da parte dello stesso, di funzioni, prerogative e poteri tipicamente connessi alla titolarità della carica di amministratore o liquidatore.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)