Amministratori di s.r.l. e mala gestio tra perdita del capitale e trasferimento di immobili sociali
I soci amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili del danno che abbiano illegittimamente causato alla società (successivamente fallita) per la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita di capitale e il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento; a nulla rileva – nel senso di ridurre il danno cagionato – il minor periodo di permanenza in carica di un amministratore, anche se , dopo le sue dimissioni, si sia verificata una riduzione e non un aumento della perdita maturata nel periodo precedente. In quest’ipotesi, il danno imputabile agli organi sociali è pari alle perdite maturate, defalcate degli oneri che anche in ipotesi di messa in liquidazione e di fallimento si sarebbero dovuti sostenere.
Sussiste inoltre mala gestio con riferimento all’evasione di imposta accertata dall’Agenzia delle Entrate circa la vendita di un compendio immobiliare ancora in corso di esecuzione e, quindi, non ancora ultimato. Non si configura, invece, la responsabilità degli amministratori in ordine alla determinazione del prezzo di trasferimento in misura inferiore rispetto al valore indicato a bilancio, poiché il valore di carico non esprime il prezzo minimo a cui il compendio stesso deve essere ceduto.