Ammissibilità del sequestro conservativo su effetti cambiari e individuazione dell’oggetto della misura cautelare rimessa al creditore
A prescindere dalla questione relativa all’ammissibilità del sequestro conservativo su effetti cambiari a mano della parte resistente (questione controversa, ma che vede, sulla scorta della dizione indistinta dell’art. 1997 c.c., opinioni consenzienti anche in giurisprudenza), deve ritenersi che, laddove la parte ricorrente abbia individuato nei predetti effetti l’unica posta attiva a lei nota del patrimonio della controparte, il giudice possa legittimamente – secondo la prassi ricevuta e più conforme alla lettera dell’art. 2905, co. 1°, c.c. – limitarsi ad indicare nell’ordinanza di accoglimento la concorrenza entro cui il predetto patrimonio possa esser astretto dal vincolo sequestratario, lasciando alla scelta della parte ricorrente l’individuazione dei singoli cespiti sui quali eseguirlo.