Ammissibilità della sospensione cautelare delle delibere assembleari self executive, esercizio del diritto di voto in assemblea di Srl in caso di pluralità di custodi
E’ ammissibile la sospensione cautelare delle delibere self executive (nel caso specifico si trattava di una delibera di approvazione del bilancio). La sospensione può essere pronunciata anche quando la deliberazione abbia avuto parziale esecuzione, purchè la stessa sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla organizzazione. L’unico limite che si pone alla facoltà del giudice di disporre la sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione siano definitivamente realizzati ed esauriti.
Qualora vengano nominati un custode giudiziario in sede civile, a seguito di pignoramento, e un custode anche in sede penale, in applicazione dell’art. 321 cpp, la convocazione dell’assemblea è valida se l’avviso viene correttamente inviato al socio persona giuridica presso la sede sociale, non rilevando che sia stato inviato un ulteriore avviso ad uno solo dei custodi.
Entrambi i custodi sono formalmente legittimati ad esprimere il voto per la società.L’eventuale contrasto che può sorgere nelle valutazioni dei due custodi deve essere risolto, quanto meno nell’ambito di una cognizione sommaria, utilizzando il criterio dell'”opponibilità ai terzi” e quindi della verifica della priorità della iscrizione nel registro delle imprese del vincolo imposto in sede civile rispetto a quello imposto in sede penale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2915 cc.