Ammissibilità di domande nuove in sede di reclamo cautelare. Abuso del diritto di usufrutto di quote sociali e nomina da parte del Tribunale di un amministratore giudiziario
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell’originaria domanda cautelare, dall’altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.
La nomina da parte del Tribunale di un “amministratore” dei beni su cui grava il diritto d’usufrutto è istituto previsto dall’art. 1015, secondo comma, c.c., a tutela della corretta gestione dei beni gravati dal diritto di usufrutto di un terzo, con finalità conservative del valore e della consistenza del bene stesso. La circostanza che nel caso di specie tale bene sia costituito dalle quote pari all’intero capitale sociale di una S.r.l. determina unicamente che i poteri di intervento del terzo saranno limitati ai soli diritti riconosciuti all’usufruttuario dall’art. 2352 c.c., in quanto richiamato per le S.r.l. dall’art. 2471 bis c.c.
Al Tribunale è invece precluso, in sede di giurisdizione ordinaria e cautelare, adottare provvedimenti di nomina degli organi della società, ovvero del liquidatore.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)