Ammissibilità in corso di causa di un ricorso ex art. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, c.c. per l’attuazione della fusione
L’autorizzazione a procedere alla fusione (richiesta dalle società coinvolte ai sensi degli artt. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, c.c. come procedimento cautelare in corso di causa) nonostante l’opposizione dei creditori presuppone l’accertamento da parte del Tribunale, con riferimento al potenziale carattere pregiudizievole dell’operazione, della stessa situazione controversa fra le parti nell’ambito del giudizio contenzioso (promosso dai creditori) di opposizione all’operazione.
La richiesta di autorizzazione proposta dalle società coinvolte nella fusione, per la matrice contenziosa dell’oggetto, non può pertanto preludere all’instaurazione di un procedimento di volontaria giurisdizione, dovendo dunque necessariamente dare luogo ad un procedimento di natura cautelare in corso di causa c.d. a parti invertite, nell’ambito del quale va sommariamente apprezzata anche la fondatezza delle ragioni di opposizione.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)