Anche il credito litigioso legittima l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria: irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini dell’attribuzione della qualità di creditore ex art. 2901 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, tenuto conto della sua precipua finalità, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, sussiste una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario ed addirittura in presenza di un credito litigioso – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – con il solo limite dell’evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata. Ciò in quanto il Legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore che abilita, ai sensi dell’art. 2901 c.c., all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
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Fabio Clarizio
Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli...(continua)