Ancora in tema di tutela cautelare del diritto di consultazione del socio di s.r.l.
Il diritto di consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. va riconosciuto anche al socio che sia preposto alla gestione di una singola unità produttiva, senza tuttavia essere coinvolto in funzioni amministrative riferibili all’intero ente (nel caso di specie la società sportiva a r.l. convenuta in sede cautelare contestava la legittimazione attiva del socio, in quanto preposto alla gestione di uno dei centri sportivi della società).
Le domande relative all’accertamento del diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla condanna della società a mettere a disposizione del socio la documentazione sociale sono formulabili (e tutelabili in via cautelare) indipendentemente dall’esercizio da parte del socio di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, quello di accesso alla documentazione essendo diritto configurabile quale manifestazione di un potere di controllo individuale, innovativamente disegnato dalla riforma del 2003 in capo ai singoli soci non partecipanti all’amministrazione anche, ma non necessariamente, a corredo della loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, e, come tale, esercitabile quindi anche direttamente nei confronti dell’ente.
La possibilità di estrarre copia della documentazione sociale appare connaturata all’effettività del diritto di controllo del socio, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive