Ancora sulla qualificazione delle erogazioni dei soci alla società
Nella qualificazione delle erogazioni di denaro effettuate dal socio alla società negli alternativi termini di mutuo ovvero di apporto di patrimonio, è determinante ricostruire la volontà negoziale delle parti e non tanto dal nomen iuris che emerge dalle scritture contabili, quanto piuttosto dal modo con cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso era diretto e dagli interessi sottesi. Qualora alle poste in esame vada annessa la sostanziale natura di versamento in conto capitale, la restituzione dell’importo deve ritenersi indebito oggettivo e quindi la somma va retrocessa alla società.
In caso di compravendita di un complesso immobiliare intervenuta tra i soci inter partes e conclusa con accollo all’acquirente delle restanti rate di mutuo, il prezzo non può intendersi corrisposto quando gli assegni risultino non pagati e le addotte operazioni di compensazione non siano state precedute ad alcun accordo tra le parti o comunque siano prive di alcun titolo giuridico; la fattura emessa dall’acquirente manca quindi di una effettiva transazione economica o di una qualsiasi operazione contrattuale sottostante.