Annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e assenza del collegio sindacale
La delibera (o la decisione dei soci) di approvazione del bilancio assunta dall’assemblea di una società di capitali senza previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale, richiesti ai sensi dell’art.2429 c.c., è annullabile. Non ha alcuna rilevanza il fatto che tali mancanze siano conseguenza dall’assenza del collegio sindacale, neppure se tale assenza sia riconducibile all’impossibilità di individuare soggetti disponibili ad accettare la carica di sindaco e/o dall’impossibilità di nominare il collegio sindacale dovuta all’atteggiamento ostruzionistico dei soci di minoranza (anche qualora l’impugnante sia fra di essi annoverabile).
Nell’ambito dell’azione di annullamento avente ad oggetto la delibera assembleare di approvazione del bilancio di una società di capitali, la mancata previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale (richiesti ai sensi dell’art.2429 c.c.) costituiscono un vizio di carattere preliminare e assorbente, che rende superfluo cioè lo scrutinio di eventuali ulteriori vizi concernenti la legittimità del contenuto della delibera (nel caso in ispecie, la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio; nonché la carenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione).
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Chiara Flaim
Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)