Annullabilità della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata e di approvazione del nuovo statuto della società approvata a maggioranza
A norma dell’art. 2500-bis c.c., è preclusa la dichiarazione di invalidità dell’atto di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata a seguito del perfezionamento degli adempimenti previsti dall’art. 2500 c.c.; di conseguenza, la tutela reale del socio dissenziente è subordinata alla tempestiva e fruttuosa attivazione di iniziative cautelari nel corso del procedimento di trasformazione, ferma restando l’esperibilità del rimedio del recesso ovvero l’esercizio di un’azione risarcitoria (sempre che uno specifico pregiudizio patrimoniale risulti effettivamente configurabile).
L’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un “nuovo” statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c. (nella specie, i patti sociali, precedenti alla riforma del 2003, contenevano in materia di quorum deliberativo un “rinvio mobile” alla disciplina legale; sicché, se l’adozione della deliberazione di trasformazione è apparsa ricompresa nel disposto dell’art. 2500-ter c.c., le ulteriori “modifiche” statutarie sono state ritenute soggette alla regola dell’unanimità prevista dall’art. 2252 c.c., con conseguente annullamento della deliberazione approvata a maggioranza dai soci della s.a.s.).