Annullabilità di transazione, risarcibilità ex art. 1440 c.c. e occultamento di documenti
Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale comportano, in capo al contraente mendace o reticente, l’obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte, qualora quest’ultima, laddove fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse da quelle raggiunte e salvo che il primo contraente non dimostri che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti dallo stesso occultati ovvero anche solo che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza.
Non trova applicazione alla transazione c.d. “generale” che le parti abbiano concluso con riguardo a tutti gli affari che potessero esservi tra loro il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 1440 c.c. per il caso in cui un contraente abbia compiuto raggiri che, pur non essendo tali da determinare il consenso dell’altro, abbiano condotto a concludere il contratto a condizioni diverse, ma soltanto l’azione di annullamento contemplata dall’art. 1975, co. 1, c.c., a fronte della scoperta di documenti occultati da una delle parti.