24 Febbraio 2017

Annullamento dell’ordinanza cautelare per vizio di notifica del ricorso e devoluzione del merito della controversia in sede di reclamo

Nel giudizio di reclamo avverso ordinanza cautelare, all’annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica del ricorso segue una decisione nel merito sulla domanda cautelare, con conseguente onere della parte reclamante di dedurre le proprie doglianze di merito in sede di reclamo, pena l’accoglimento della domanda cautelare per insussistenza di contestazioni della parte resistente.

In tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione.

In tema di notifica, al convenuto va assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto, che si realizza quando, indipendentemente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ne consegue che, ove l’attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l’omessa annotazione del suddetto trasferimento.

Il difetto delle risultanze anagrafiche dei registri dell’Aire relative al cittadino trasferito all’estero, ancorché imputabile in via prioritaria all’inerzia del notificando, non legittima il ricorso alla formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., che resta subordinata all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’ordinaria diligenza.

 

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Diletta Lenzi

Diletta Lenzi

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)

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