Anticipo delle spese legali e rimborso subordinato alla realizzazione di condizione sospensiva
La condizione è “meramente potestativa” quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo; è invece semplicemente “potestativa‟, e pertanto non invalidante, quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci.
Non può considerarsi meramente potestativa la condizione che subordina il rimborso del prestito effettuato al sopraggiungere di introiti nel patrimonio personale del debitore, in quanto, da un lato, tale condizione dipende non solo dalla volontà dell’obbligato, ma anche da fattori esterni che non possono derivare dal mero arbitrio di parte; dall’altro, è ovvio che il conseguimento di entrate economiche risponda all’interesse dello stesso soggetto obbligato.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)