Applicabilità delle disposizioni del codice di rito al procedimento di descrizione
Gli artt. 129 e 130 c.p.i. prevedono l’applicabilità al procedimento di descrizione delle norme contenute nel libro IV, titolo I del codice di rito laddove tale applicazione sia compatibile con le misure speciali della disciplina della proprietà industriale. Ciò appare giustificato dalla previsione in materia industriale di specifici mezzi di tutela, quale la descrizione, la cui disciplina sulla base degli istituiti tradizionali appare applicabile solo in via suppletiva o comunque ove essi non confliggano con i profili di specialità propri della misura della descrizione. I termini stabiliti dall’art. 669 sexies c.p.c. quanto alla notifica del decreto emesso inaudita altera parte non risultano di fatto compatibili con le esigenze proprie di tale specifica misura, che necessita per il suo corretto svolgimento di attività organizzative peculiari connesse alla necessità imprescindibile di un intervento attivo del CTU.