Applicabilità in via transitoria del rito societario ed esclusione del socio accomandante dipendente della società
Posto che il rapporto processuale s’intende instaurato al momento della ricezione della notifica dell’atto introduttivo da parte del convenuto, non può applicarsi il rito societario alle cause rientranti nelle materie previste dall’art. 1, co. 1, d. lgs. n. 5/2003, qualora la citazione sia pervenuta al destinatario dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, abrogativa del rito speciale societario. In ogni caso, al processo introdotto nelle forme del rito ordinario, anche se attinente alle materie di cui all’art. 1, co. 1, d. lgs. n. 5/2003 e incardinato in data antecedente al 4 luglio 2009, non è applicabile, perché abrogato, l’art. 1, co. 5, d. lgs. 5/03, che disponeva la conversione del rito ex officio iudicis.
In sede di opposizione giudiziale ad una delibera di esclusione del socio da una società di persone, l’onere della prova grava sulla società convenuta, che dovrà dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti, dall’art. 2286 c.c. o dal contratto sociale, per lo scioglimento parziale del rapporto sociale.
Il socio accomandante dipendente della società non può essere escluso da questa per la violazione di doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
Solo il socio accomandatario, se amministratore, e non anche il socio accomandante, è tenuto all’osservanza del divieto di concorrenza di cui all’art. 2301 c.c.