Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore
L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell’interesse della società, la paralisi dell’attività sociale può essere revocato in via d’urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
E’ invece irrilevante che la condotta dell’amministratore resistente sia o meno riconducibile a compiti gestori esclusivi del presidente dell’organo amministrativo, dal momento che siffatta condotta si risolve comunque in una prevaricazione gestoria come tale idonea ad essere valutata ai fini di cui all’art. 2476 cod. civ. in quanto recante pregiudizio all’intero assetto societario.
Nello specifico, è stata ritenuta applicabile la disciplina di cui all’art. 2476 cod. civ. in tema di società a responsabilità limitata, dato l’espresso richiamo dello statuto della società cooperativa alle norme che regolano le s.r.l., in conformità a quanto disposto dall’art. 2519, comma 2, cod. civ.