Approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci di S.r.l.
La deliberazione di revoca dei sindaci necessita dell’approvazione del Tribunale ex art. 2400 2° comma c.c., che è subordinata alla verifica della sussistenza di giusta causa.La definizione di giusta causa è aperta, in quanto comprende ogni situazione che faccia venire meno il rapporto di funzionale affidabilità tra soci e sindaci.
La scelta di proporre un’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci non integra i presupposti per la giusta causa di revoca ex art. 2400 2° comma c.c., in quanto è necessaria un’apposita delibera che dia atto dei fatti sottesi agli addebiti nei confronti dell’organo di controllo, sottoponendoli alla valutazione di tutti gli interessati nell’ambito di un contraddittorio
Nella valutazione della giusta causa per l’approvazione della delibera di revoca dei sindaci ex art. 2400 2° comma c.c., il Giudice deve effettuare sia un controllo formale sulla correttezza della delibera assembleare, sia un controllo di merito sui motivi della revoca.
A tal fine, i motivi di revoca del collegio sindacale devono essere espressamente menzionati nel verbale assembleare ai fini del rispetto del principio del contraddittorio. L’iter procedimentale per l’approvazione della revoca inizia nella fase assembleare e termina con il decreto emesso dal Tribunale, che rappresenta solo il momento conclusivo.
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Francesca Viglino
Laureata presso l'Università di Bologna. Praticante avvocato presso Studio legale Associato Demuro Russo.(continua)