Arbitrabilità delle controversie in materia di impugnazione delle delibere societarie di approvazione del bilancio
Poiché l’area della non compromettibilità in arbitri è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto (intesa quale irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva), nozione che non può essere sovrapposta a quella dell’inderogabilità di una data disciplina (che riguarda i limiti posti dall’ordinamento all’autonomia privata nel regolare un dato rapporto), sono da ritenersi arbitrabili ai sensi dell’art. 36 d.lg. 5-2003 tutte le controversie di impugnazione di delibere assembleari nelle quali non siano prospettati vizi di invalidità insanabili (da qualificarsi tali, nel sistema vigente, i soli vizi di cui al terzo comma seconda parte dell’art. 2479 ter c.c. e al primo comma seconda parte dell’art. 2379 c.c., consistenti nella modifica dell’oggetto sociale con previsione di “attività illecite o impossibili”) ed è pertanto da ammettersi la cognizione arbitrale sulle delibere di approvazione di bilanci societari di cui l’attore deduca la nullità per violazione dei canoni inderogabili di veridicità, chiarezza e precisione, vizi la cui denuncia è soggetta al termine di cui al comma terzo prima parte dell’art. 2479 ter c.c. e inoltre al termine specifico di cui al primo comma dell’art. 2434 bis c.c., richiamato per le srl dall’ultimo comma dell’art. 2479 ter c.c.