Art. 2 l.d.a.
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Illecita sincronizzazione di un brano musicale: violazione dei diritti di utilizzazione economica
L’opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti, attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.
In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell’opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .
Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore, quali:
- la fissazione dell’opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini;
- la riproduzione dell’opera;
- l’inserimento dell’opera in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento.
Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico.
Ai fini della cristallizzazione del danno secondo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., si utilizza quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l’importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l’opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell’opera
Profili di tutelabilità di riviste e testate: diritto d’autore, imitazione servile e onere della prova
Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un’opera dell’ingegno – anche se frutto di un pensiero originale – non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma “solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo” (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.
La confondibilità tra due titoli di periodici – spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale – va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.
Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).
Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare – quali marchi – i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).
Va ricordato che – poiché l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria – il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore – oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice – appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina).
L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio).
Pubblicazione online di fotografie semplici e consenso necessario dell’autore
La disciplina del diritto d’autore concernente le opere fotografiche contempla tre diverse ipotesi di tutela: i) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 l.d.a. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; ii) le fotografie semplici, vale a dire le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. l.d.a., come tipici diritti connessi; iii) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ex art. 87, comma 2, l.d.a. [nel caso di specie il Tribunale, dopo aver accertato che le immagini in questione sono fotografie semplici tutelabili ex art.87 e seguenti l.d.a., ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice poiché ha desunto, dagli elementi di fatto, che tra le parti sussisteva l’accordo circa la possibilità di utilizzo e pubblicazione delle stesse.]
Presupposti del plagio di opera musicale e lesione dei diritti morali e patrimoniali dell’autore
Le fotografie che hanno funzione di mera cronaca di eventi sono tutelabili come fotografie semplici
Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all’uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore per le fotografie semplici.
[così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d’Autore].
Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche
Ai fini della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche, la disciplina italiana contempla attualmente tre tipi di opere fotografiche, ciascuna delle quali gode di una diversa disciplina di tutela: 1) le opere d’ingegno di cui all’art. 2 L.A.; 2) le fotografie semplici (immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, che, pur essendo caratterizzate da un’attività personale del fotografo sono prive di carattere creativo); 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A. La tutela riconosciuta alle fotografie semplici è più limitata rispetto a quella riconosciuta alle opere di cui al punto 1. Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale del fotografo preponderante rispetto alla tecnica materiale. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. Ai fini di tale classificazione il profilo artistico dell’opera deve quindi essere prevalente rispetto al profilo prettamente tecnico.
Illegittimità dell’utilizzo dello scatto fotografico liberamente reperibile sul motore di ricerca google
Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.
Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.
Contraffazione del modello comunitario registrato e criterio della retroversione degli utili per il risarcimento del danno
Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.
Il confronto con le opere parte dell’archivio costituisce prova diretta nella valutazione del plagio
Nonostante l’opera nasca come disegno bidimensionale e la destinazione ad un impiego su prodotti industriali avvenga solo in un momento successivo, è riconosciuta la tutela quale opera del disegno industriale ex art. 2, n. 10, l.d.a. ove siano provati i requisiti di novità, creatività e valore artistico [nel caso di specie il valore artistico è stato riconosciuto per il costante interesse e l’apprezzamento degli ambienti culturali per l’opera dell’artista e l’allestimento di numerose mostre dedicate].
Nella valutazione del plagio di opere del design tutelate dall’art. 2, n. 10, l.d.a. , il confronto con le opere che fanno parte dell’archivio dell’artista, operato dal consulente tecnico anche attraverso l’analisi dei materiali e delle tecniche utilizzate, costituisce prova diretta e non solo indiziaria. [Nel caso di specie, dall’analisi condotta è emersa, infatti, la volontaria ripresa di forme plastiche, decori, colorazioni, temi e tecniche di rielaborazione dell’artista, del tutto simili a quelle originarie e tali da trarre in inganno il pubblico, date le minime differenze che solo un osservatore esperto può cogliere.]
Presupposti giuridici e tutela delle opere fotografiche
Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti connessi, è il “carattere creativo”. In particolare la presenza del carattere creativo o meno nell’opera fotografica deve essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell’opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell’immagine bidimensionale fotografica.
La creatività, idonea a conferire all’opera fotografica valore artistico, (i) da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività, appartenente alle categorie elencate nell’art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, (ii) dall’altro lato, non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l’idea si concretizza nel mondo esteriore.