Art. 3 reg. 469 2009
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Cessazione della materia del contendere a seguito di nullità del certificato complementare di protezione e dell’intervenuta scadenza del brevetto base
L’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della nullità del certificato complementare di protezione, costituisce circostanza idonea a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche dell’intervenuta scadenza del brevetto base.