hai cercato articoli in
Art. 6 l.fall.
2 risultati
20 Gennaio 2023

Responsabilità dell’amministratore e onere della prova nel riconoscimento del danno da ritardato pagamento

Ai fini del riconoscimento al danneggiato anche del danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi.