Art. 6 reg. 44 2001
2 risultati
Questioni di giurisdizione nelle controversie tra socio italiano e società con sede in Paesi extracomunitari e domicilio in Italia
Non sussiste la giurisdizione italiana nel caso di controversia tra il socio, cittadino italiano, e la società avente sede in stati extracomunitari e domicilio in Italia, volta ad accertare l’invalidità di delibere sociali (che, nella specie, avevano autorizzato il trasferimento a titolo gratuito di immobili in proprietà), qualora manchino gli elementi di seguito indicati, e precisamente:
- quando la società straniera non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. o, in alternativa, quando la delibera di conferimento dell’incarico di procuratore sia stata dichiarata invalida (art. 3, co. 1, L. 218/1995);
- quando la controversia non riguardi questioni di validità, nullità o scioglimento di società o persone giuridiche aventi sede in uno stato membro UE o questioni riguardanti la validità di decisioni di organi di società con sede in uno stato membro UE, a prescindere dal domicilio di tali società (artt. 6, n. 1, 22, n. 2, 25 e 26 Reg. CE 44/2001; art. 8, n. 1, 24, n. 2, 27 e 28 Reg. UE 1215/2012);
- quando la controversia riguardi solo in via mediata diritti immobiliari aventi ad oggetto beni ubicati in Italia (arg. ex art. 22, n. 3, Reg. CE 44/2001);
Sussiste, invece, la giurisdizione italiana nel caso di controversie proposte contro amministratori di società con sede in stati extracomunitari se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti (art. 25, co. 1 e 2, l. n. 218/1995). Tuttavia, se l’azione proposta è diretta a far valere un danno direttamente subito dal socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c., la domanda risulterà infondata qualora il danno lamentato dall’attrice ed accertato in sede giudiziale venga considerato un semplice conseguenza indiretta del danno cagionato dall’amministratore alla società medesima.
Azione revocatoria ordinaria di atto di conferimento. Rapporti con azione di simulazione. Profili di giurisdizione in caso di società estera conferitaria di immobili siti in Italia.
Per quanto riguarda i rapporti fra l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur essendo le stesse diverse per contenuto e finalità -la prima mira infatti ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità, la seconda invece tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, [ LEGGI TUTTO ]