Art. 8 l.d.a.
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Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
Rievocazione di fatti storici e plagio di un lungometraggio in riferimento ad alcune scene di una fiction in onda su Rai Uno
Mentre l’art. 44 l.d.a considera coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico, il successivo art. 45 l.d.a stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta al produttore (co. 1) e che si presume produttore colui che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica (co. 2). Quest’ultima disposizione costituisce specifica declinazione, in materia di opere cinematografiche, della presunzione legale relativa prevista dall’art. 8 l.d.a. L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze e realtà, ma non il contenuto o l’idea sottostante all’opera medesima. Di conseguenza, la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata ed è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all’idea. Affinché l’opera contestata risulti plagiaria, è necessario che il suo autore si sia appropriato degli elementi creativi, ovvero del nucleo individualizzante dell’opera altrui, rappresentando in modo pedissequo quanto da altri precedentemente ideato ed espresso in una forma determinata e identificabile. Va esclusa, invece, la sussistenza del plagio nel caso in cui la nuova opera dell’ingegno, pur fondandosi sulla stessa idea ispiratrice, si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, evidenziando uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva l’opera anteriore. In altri termini, il plagio sussiste quando la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra sia “camuffata” o “mascherata” mediante varianti solo apparenti, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione, che lasciano intatto il nucleo creativo dell’opera altrui. Al contrario, non sussiste il plagio qualora le due opere, pur avendo in comune lo stesso spunto o motivo ispiratore, differiscano con riferimento agli ulteriori elementi essenziali e caratterizzanti.
Riguardo alle interviste, occorre distinguere il caso in cui la tutela autorale viene invocata dall’intervistatore o un suo avente causa, da quello in cui venga invocata dall’intervistato. In entrambi i casi, presupposto della protezione del diritto d’autore è che le domande poste dall’autore dell’intervista e/o le dichiarazioni rese dall’intervistato posseggano, come qualsiasi altra opera dell’ingegno, i caratteri di originalità e creatività, quest’ultima sia pure in misura minima. In genere, la qualifica di autore spetta di regola all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, laddove cioè la sua impostazione e la sua conduzione comportino la capacità di sollecitare risposte tali da rivelare la personalità del l’intervistato al di là dei fatti specifici oggetto della narrazione. L’ipotesi che invece individui nella persona dell’intervistato l’effettivo autore dell’intervista – pure astrattamente possibile – dovrebbe applicarsi a situazioni in cui di fatto l’intervistatore si sia limitato a proporre domande semplici e banali, che costituiscano cioè solo la mera occasione per l’intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell’intervistatore stesso, integrando dunque di fatto le risposte così rese un testo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni ricevute nel corso dell’intervista stessa e dunque del tutto preponderante nel contesto della stessa sul piano della rilevanza e creatività rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore. Salvo casi eccezionali, la tutela autorale non comprende, dunque, anche il testo delle dichiarazioni rilasciate dai personaggi pubblici intervistati e i fatti narrati o le frasi pronunciate dalla persona intervistata non rappresentano il frutto di un’attività creativa dell’intervistatore tutelata dal diritto d’autore e possono essere, quindi, liberamente utilizzate da chiunque voglia rievocare quelle determinate vicende, dichiarazioni o espressioni verbali in successive opere dell’ingegno. La mancata menzione delle fonti dalle quali sono state tratte le frasi pronunciate non pregiudica il diritto di riprodurle in opera audiovisiva di altri.
Se due opere audiovisive trattano le medesime vicende biografiche, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’asserito plagio parziale va applicato il principio secondo il quale, in relazione alla rappresentazione di fatti storici e/o biografici, qualora due opere a confronto hanno la stessa matrice storica e si riferiscono a fatti realmente avvenuti, la tutela autorale non attiene al contenuto, ma solo al modo in cui l’accadimento è trattato, ovvero il punto di vista scelto dall’autore e, quindi, la sola estrinsecazione, nella forma d’arte scelta per la rappresentazione dei fatti storici. Per i fatti storici vige il principio della libera rievocazione dei fatti storici, che non sono di per sé monopolizzabili, essendo la tutela del diritto d’autore limitata alle sole scelte formali attraverso le quali l’episodio reale è stato concretamente rappresentato nell’opera cinematografica, ovvero alle tecniche stilistiche e redazionali personali attraverso le quali l’autore dell’opera precedente ha veicolato i medesimi fatti storici o biografici.
Diritti connessi sulla fotografie e violazione di diritti morali del fotografo
Il “carattere creativo” delle opere fotografiche richiede necessariamente un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette un messaggio ulteriore e [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto tra procedimento cautelare di descrizione e proposizione di questione di legittimità costituzionale
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La tutela dell’autore dell’opera collettiva
Si ha un’opera collettiva ex art. 3 L.A., quando i diversi contributi siano stati non solo coordinati, ma anche compenetrati da un curatore, che li ha complessivamente elaborati in una creazione autonoma, frutto delle sue [ LEGGI TUTTO ]