Art. 12 l.d.a.
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Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
Viola i diritti patrimoniali d’autore il professionista, autore dell’opera di render commissionata, che la pubblica sul proprio sito internet
In presenza di un rapporto di commissione d’opera tra le parti, ed in assenza di espresso patto contrario, il committente è il legittimo titolare dei diritti di esclusiva sull’opera creata. Il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento scritto.
Il rendering (ossia “una procedura che permette di generare, con un apposito programma, un’immagine digitale a partire da una serie di informazioni”) pur fondandosi sulla natura e sulle caratteristiche di prodotti di terzi e si dati progettuali altrui, può essere caratterizzata dall’inserimento di ulteriori elementi estetici connotati da una certa creatività ed originalità, con particolare riferimento alla scelta degli elementi di arredo, delle luci e dei colori, che contraddistinguono la rappresentazione degli interni ed dunque in tal caso un’opera meritevole di essere protetta dalle disposizioni in materia di diritto d’autore.
Fotografie artistiche e fotografie semplici: la tutela autorale
Le opere fotografiche si distinguono in fotografie artistiche e fotografie semplici, che hanno diversa tutela. La distinzione tra le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativo personale dell’autore nel primo caso, e sulla mera riproduzione priva di originalità nel secondo caso.
Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss.; le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 ss. L.A., come tipici diritti connessi.
Le fotografie d’autore godono della tutela piena del diritto d’autore; le fotografie semplici, invece, attribuiscono all’autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia solo se rientrano nella categoria delle fotografie “protette”, cioè dotate di tutti i requisiti previsti dall’art. 90 L. 633/1941, quali il nome del fotografo, la data di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
(nel caso di specie il Tribunale ha negato la tutela degli artt. 87 ss., non essendo rinvenibili sulla fotografia, ma solo su una scheda a lato, i dati identificativi richiesti dall’art. 90 l.d.a.)
Tutela autorale del progetto architettonico per la pedonalizzazione di un asse viario cittadino secondo lo stile delle ramblas spagnole
In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi. La legge n. 633/1941 tutela all’art. 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell’architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere). [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur muovendo dalla medesima idea ispiratrice, i progetti delle parti in causa fossero dotati ciascuno di una propria individualità rappresentativa, e, per l’effetto, accertata l’assenza di plagio/contraffazione, ha rigettato le pretese di parte attrice].
Protezione della tutela autorale su un progetto architettonico di un punto vendita
I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.
L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.
Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.
In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.
Responsabilità della società per illecita utilizzazione di opere musicali da parte del dipendente e prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d’autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina in tema di responsabilità dei padroni e committenti di cui all’art. 2049 c.c.: in forza di tale disposizione, la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro presuppone, da un lato, l’esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, dall’altro un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni svolte, al quale fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto dannoso, anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle proprie incombenze e all’insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie.
Il diritto al risarcimento del danno non può ritenersi prescritto, in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di prima pubblicazione del video (2011) e la data della diffida (2018). Infatti, mentre in caso di illecito istantaneo, che si esaurisce in un lasso definito di tempo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, caratterizzato dalla protrazione nel tempo della verificazione dell’evento, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello il cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa.
Plagio di un’opera letteraria e danno non patrimoniale
Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.d.a..
In caso di plagio di un’opera letteraria avvenuto mediante la pubblicazione cartacea e online del testo plagiario per lunga durata, con rilevante potenzialità di diffusione del plagio (circostanze utilmente valutabili ai fini della configurabilità della sofferenza subita dall’autore dell’opera a causa della condotta illecita altrui), deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto morale d’autore ovvero del diritto dell’autore, tutelato ex artt. 2 e 41 Cost., di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Diritto d’autore: protezione del contenuto intellettuale veicolato dall’artista attraverso la sua opera
L’ordinamento tutela l’opera in quanto forma e rappresentazione, percepibile ai sensi, di un’idea, di un sentimento o sensazione, di un fatto o altro di immateriale, in qualsiasi modo si manifesti. Si suole distinguere, soprattutto nell’ambito di alcune tipologie di opere (ad esempio quelle di espressione scritta o verbale) tra forma esterna, forma interna e contenuto. La forma esterna è la modalità in cui si manifesta l’opera ed attraverso cui l’artista esprime in maniera percepibile la sua creatività; essa, dunque, è l’oggetto principale della tutela apprestata dalla legge sul diritto d’autore. La forma interna, invece, coincide con la struttura, lo schema, il format di un’opera: nelle opere letterarie, ad esempio, la struttura interna corrisponde alla trama, costituita dall’intreccio di una serie di vicende e personaggi che l’artista correla. Anche la forma interna, secondo un risalente ma ancora prevalente orientamento dottrinale e giuresprudenziale, viene tutelata dall’ordinamento, purché si manifesti in una modalità creativa, espressione dell’ingegno dell’artista. Secondo la pacifica e risalente interpretazione tanto dottrinale quanto giuresprudenziale, il diritto d’autore non estende protezione al contenuto intellettuale dell’opera, corrispondente all’idea, alla sensazione, al sentimento ed al messaggio che l’artista vuole veicolare mediante l’opera. Tali entità, appartengono all’intera comunità e di essi l’artista non può appropriarsene, ma solo farsene interprete attraverso la sua arte, che prende una forma che si manifesta verso l’esterno in maniera completa ed elaborata (forma esterna) ovvero in una forma programmatica (forma interna). [ nel caso di specie il tribunale rigetta con ordinanza la pretesa attorea di tutelare non tanto l’opera dell’ingegno in se, quanto le intuizioni e le idee che l’artista, pur con originalità, ha espresso nella sua esperienza artistica.]
Utilizzazione illecita e contraffazione di opere dell’arte del disegno
A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.
Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.
Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.
Pubblicazione online di fotografie semplici e consenso necessario dell’autore
La disciplina del diritto d’autore concernente le opere fotografiche contempla tre diverse ipotesi di tutela: i) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 l.d.a. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; ii) le fotografie semplici, vale a dire le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. l.d.a., come tipici diritti connessi; iii) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ex art. 87, comma 2, l.d.a. [nel caso di specie il Tribunale, dopo aver accertato che le immagini in questione sono fotografie semplici tutelabili ex art.87 e seguenti l.d.a., ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice poiché ha desunto, dagli elementi di fatto, che tra le parti sussisteva l’accordo circa la possibilità di utilizzo e pubblicazione delle stesse.]