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Art. 15 d.lgs. 39 2010
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20 Febbraio 2023

Obblighi e responsabilità del revisore; in particolare, la prescrizione

Ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 39/2010, i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. L’attività di revisione è preordinata a svolgere un controllo in relazione alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili effettuate sui fatti di gestione e sul bilancio da parte della società revisionata, rilasciandone all’esito la relativa attestazione. Dunque, la sua attività è costituita da un complesso di verifiche allo scopo di esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull’attendibilità della documentazione contabile e di bilancio del soggetto oggetto di verifica. Tale opera è volta, in esecuzione di un rapporto di carattere privatistico, a realizzare l’interesse pubblico della protezione dei mercati. L’attività dei revisori è delineata all’art. 14 d.lgs. n. 39/2010, che ne regolamenta gli obblighi, tra i quali rientra la verifica, strumentale alla prestazione principale del revisore, della regolare tenuta della contabilità della società soggetta a revisione, nonché la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabile. Tale attività comporta verso i singoli risparmiatori e investitori responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e 2409 sexies c.c., essendo ricompresa nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall’intera società attraverso la tutela dell’ordinata conduzione del mercato.

Colui che agisce in giudizio contro i revisori, deve fornire la prova: (i) dell’inadempimento ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell’accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione contenuta nelle scritture contabili e trasfusa nei bilanci; (ii) del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievo; (iii) del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest’ultimo costituisca, ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.

Ai sensi dell’art. 15, co. 3, d.lgs.39/2010 l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. La disciplina di derivazione comunitaria (Direttiva 43/06 e Racc CE 5-6-2008) è il risultato di una scelta del legislatore di equilibrio tra l’esigenza di garantire al danneggiato la possibilità di agire per il pieno ristoro del suo pregiudizio e quella di contenere l’eccessiva esposizione del revisore per troppo lungo ed incerto tempo. Il legislatore, dunque, al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie e seguendo le raccomandazioni in materia da parte della Commissione Europea, ha deciso, da un lato, di lasciare in capo ai revisori la responsabilità senza limiti e in solido con gli amministratori; dall’altro, di rendere tuttavia certo il dies a quo della prescrizione, individuato a partire dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. Tale scelta, coerente con gli obiettivi della legislazione comunitaria, non appare irragionevole né eccessivamente limitativa dei diritti dei danneggiati. La specificità della materia del controllo esterno da parte del revisore giustifica la scelta del legislatore di discostarsi dal principio generale ex art 2935 c.c. che vuole che la prescrizione decorra da quando il diritto può esser fatto valere mantenendo, da un lato, la totale responsabilità del revisore in solido con gli organi sociali della società soggetta a revisione (amministratori) predisponendo tuttavia un limite di esposizione temporale che garantisca al revisore di non rimanere esposto sostanzialmente per un periodo di tempo indefinito al rischio di chiamate in corresponsabilità nei confronti di soggetti la cui individuazione ex ante è praticamente impossibile. Ciò al fine di permettere ai revisori, nell’ambito di quel contemperamento con gli interessi degli investitori, di avere contezza certa di quali possano essere i periodi contestabili nonché di sapere ex post nei confronti di quali soggetti la responsabilità solidale possa permanere. L’inadempimento imputabile ai revisori riguarda l’esercizio negligente dell’attività di revisione di ogni singolo bilancio dove il pregiudizio informativo è istantaneo e si verifica con la pubblicazione del bilancio non veritiero corredato del parere del revisore; l’eventuale differimento della manifestazione all’esterno della lesione al bene giuridico tutelato costituisce un ostacolo di mero fatto, non derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto le sole che, nell’ambito dei principi generali, cui però fa eccezione la disciplina speciale ex d.lgs. 39/2010, possono impedire la decorrenza del termine di prescrizione.

20 Ottobre 2022

Ratio della risoluzione degli enti creditizi ed efficacia delle decisioni della Corte di Giustizia

In tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, la ratio della disciplina del d.lgs. 180/2015, di derivazione europea, è quella di creare una netta distinzione tra l’ente in risoluzione e l’ente ponte al fine di garantire, nell’interesse pubblico generale, la stabilità del sistema finanziario con la prosecuzione dell’attività bancaria, a tutela anche dei rapporti di clientela in essere con la banca in crisi e al fine di scongiurare riflessi negativi sul tessuto economico delle aree interessate che deriverebbero dalla liquidazione della banca in crisi.

Le decisioni della Corte di Giustizia sull’interpretazione dei trattati sono vincolanti non solo per il giudice del rinvio, ma spiegano efficacia anche al di fuori del giudizio principale, data la loro portata generale ed astratta con efficacia vincolante erga omnes a garanzia dell’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione Europea in tutto l’ambito europeo. Inoltre, alle sentenze interpretative va attribuita efficacia retroattiva come conseguenza dell’effetto di incorporazione dell’interpretazione della Corte UE nel testo della disposizione interpretata.

Le norme della Direttiva 2014/59 devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.

Il d.lgs. 180/2015 non preclude in assoluto ogni facoltà di agire per il risarcimento del danno ex art 94 TUF, ma solo la facoltà di agire verso il nuovo soggetto, l’ente ponte, nelle sole ipotesi in cui l’iniziativa non è stata assunta prima della cessione ex d.lgs. 180/2015, restando immutata la facoltà di agire verso gli altri possibili co-responsabili (quali l’offerente, l’eventuale garante, le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, l’intermediario finanziario).

6 Settembre 2022

Danno da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato e responsabilità del revisore

L’azione di risarcimento del danno da omessa, falsa o inesatta informazione al mercato costituisce un’azione indipendente dalla qualità di socio e perciò è esperibile non solo da titolari di azioni, ma anche da altri soggetti, titolari di valori mobiliari diversi che non attribuiscono diritti sociali, o da chi, come spesso accade, socio non è più al momento dell’esercizio dell’azione. Il sistema di certificazione rinvenibile nel T.U.F. e nelle norme secondarie ha la sola funzione di garantire, con immediatezza e fuori dal processo, la certezza delle posizioni giuridiche quando siano in gioco diritti propriamente corporativi e inerenti ai rapporti fra il socio e la società. Ne deriva che l’azione in questione non costituisce esercizio di un diritto sociale e, come tale, resta esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 83 quinquies, co. 3, T.U.F. Nel conflitto tra l’investitore preteso danneggiato, il quale ha un preciso interesse a non vedere appesantito eccessivamente il proprio onere di provare la titolarità del diritti soggettivi azionati, e la società emittente, la quale ha l’interesse a poter acclarare con certezza che l’attore sia (o sia stato) effettivamente titolare delle proprie azioni acquistate sul mercato secondario, il punto di equilibrio va individuato nella prova, libera ma rigorosamente ancorata, ove non si tratti di prova diretta, ai criteri di sufficiente grado di gravità, precisione, concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c.

L’attività di revisione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 comporta verso i singoli risparmiatori e investitori una responsabilità di natura extracontrattuale, essendo ricompresa nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall’intera società attraverso la tutela dell’ordinata conduzione del mercato.

Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato ad effettuare l’investimento nella società a ciò indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole a bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della conclusione dell’operazione; il presunto danneggiato è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno. In particolare, il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c., importa un esame rigoroso del nesso causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”. Conseguentemente, chi si duole dei dati contabili e di bilancio in quanto confortati dal revisore è tenuto ad allegare e, poi, a dimostrare anche l’idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde deve fornire la dimostrazione del nesso causale fra l’illecito contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto e in conseguenza dell’illecito commesso.

Responsabilità del sindaco e del revisore; corresponsabilità della banca in caso di atti distrattivi dell’amministratore

I doveri di vigilanza dei sindaci come tali non si estendono di per sé al controllo contabile; tuttavia, essi sono tenuti ad una sorveglianza generale dell’andamento gestorio. La responsabilità dei sindaci può certamente essere predicata anche solo in relazione alla mancata vigilanza, ma questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità; naturalmente, sul presupposto che tali fatti dovessero e potessero essere rilevati nell’esercizio dei compiti di legge.

Quando i sindaci rivestano anche la carica di revisori, deve escludersi la commistione fra gli obblighi e i regimi anche prescrizionali che regolano ciascuno dei due compiti, i quali sono invece disciplinati in modo diverso e da disposizioni normative distinte e specifiche. La netta distinzione di disciplina tra revisori e sindaci, che vale per compiti, requisiti e responsabilità, vale anche per il regime prescrizionale, chiaramente diverso. Quanto alla prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore, in particolare, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento”. Tale speciale regime di decorrenza della prescrizione si applica naturalmente solo per le annate relativamente alle quali i revisori sono giunti a chiudere il periodo con relazione; ma certamente non opera riguardo a quelle negligenze relative ai compiti di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art 14, lett. b), d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) commesse in periodi che non si sono conclusi con relazione.

La banca risponde quale corresponsabile dell’illecito dell’amministratore che storni a sé sostanze sociali – condotta concretamente atto in conflitto di interessi – in base ai principi generali della responsabilità civile, sia sotto il profilo aquiliano, per lesione del credito, sia sotto quello contrattuale, dovendo la banca rifiutare di dare corso all’operazione a fronte di condotte ictu oculi anomale, che siano palesemente contrarie all’interesse del correntista. Ai fini di tale valutazione, è possibile fare ricorso, nella normativa antiriciclaggio, ai criteri di anomalia previsti nel provvedimento di Banca d’Italia del 24 agosto 2010; ed invero, seppure la disciplina antiriciclaggio non sia dettata a beneficio del correntista, l’esistenza di tale disciplina rileva in quanto impone comunque che la banca si doti di strumenti di rilevazione delle operazioni anomale.

Nell’ambito di un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale è valida la clausola mediante la quale viene limitata l’operatività della copertura alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare da un vincolo di solidarietà.

Ciò che mina il contraddittorio processuale e rende indispensabile l’intervento di nomina di un curatore speciale da parte del giudice ex art. 78 c.p.c. è un conflitto attinente all’interesse difensivo del rappresentante, che sia parte nel processo, rispetto alla parte rappresentata, che sia parte nel medesimo processo. Quando il rappresentante non sia litisconsorte, il giudice deve impiegare, nella valutazione della sussistenza del conflitto, la massima cautela, dal momento che la nomina di un curatore speciale quale rappresentante processuale di un ente (specie nel caso di una società) lo consegna alla difesa curata da soggetto estraneo; soggetto che, qui si può esplicitare, si fonda su una conoscenza dei fatti sociali necessariamente meno approfondita rispetto a quella dell’organo gestorio.

24 Gennaio 2022

Acquisto di partecipazioni effettuato sulla base di dati economici errati e responsabilità dei revisori: in particolare, il nesso causale

Qualunque sia la connotazione legale della responsabilità invocata in un’azione risarcitoria (se cioè, per inadempimento di una preesistente obbligazione fra danneggiante e danneggiato ovvero, in assenza di quella, ex lege aquilia), la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato deve sussistere un nesso di causalità, sia pur adeguata e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato, e dimostrato, dall’attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva od omissiva del convenuto sia stata, se non causa determinante, quantomeno concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economica. In presenza di un allegato concorso causale, se non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, il giudice deve comunque stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, trova applicazione il principio generalissimo dettato dall’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento in forza della riconducibilità a tutte di quest’ultimo: salvo che, in concreto, si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse [nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’investitore che aveva confessoriamente dichiarato in un separato giudizio di essersi determinato all’acquisto delle azioni in ragione degli stretti rapporti con alcuni amministratori dell’emittente e delle rassicurazione e sollecitazioni ricevute dagli stessi].

16 Ottobre 2021

La responsabilità della società di revisione

Ai sensi dell’art. 15 d. lgs. 39/2010, “i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri”.

La norma, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, delinea nei confronti dei soci e dei terzi estranei al contratto di revisione, la concorrente responsabilità di natura aquiliana della società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall’inosservanza dei doveri che regolano l’attività di revisione, in modo tale da assicurare l’affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio.

La responsabilità in questione, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato e come tale presuppone, in estrema sintesi, l’accertamento:

– dell’inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell’accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;

– del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;

– del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest’ultimo costituisca, ai sensi dell’art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.

Affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

5 Ottobre 2021

In tema di emissione di azioni la transazione conclusa tra la società emittente e l’azionista danneggiato può liberare il revisore

La responsabilità degli amministratori della società emittente e dei revisori legali dei conti per il danno derivato, ai soci ed ai terzi, dall’inadempimento ai loro doveri è solidale. Nel particolare caso in cui l’incarico di revisione sia stato svolto da una società, anche la responsabilità delle persone fisiche rileva, essendo queste tenute in solido – con la medesima – al risarcimento verso la società revisionata ed i terzi danneggiati, sebbene «entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato».

Nel caso di azione dell’investitore volta ad ottenere il risarcimento del danno per perdita dell’investimento compiuto confidando nella veridicità dei dati risultanti da bilancio, la transazione intervenuta tra l’investitore medesimo e la società emittente determina potenzialmente l’estinzione del debito risarcitorio gravante sui revisori, potendo questi approfittare, in via potestativa, dell’effetto liberatorio di cui all’art. 1304 comma 1 c.c. Infatti, la transazione relativa all’intero debito solidale – e non solo alla quota del singolo – estende i suoi effetti anche ai condebitori che siano rimasti estranei all’accordo e che abbiano dichiarato di approfittare dell’effetto liberatorio; gli unici presupposti per l’esercizio del diritto sono, dunque, il vincolo solidale dal lato passivo dell’obbligazione e la natura «tombale» della transazione, che deve necessariamente avere ad oggetto l’intero debito.

27 Settembre 2021

Domanda risarcitoria nei confronti dei revisori e nesso causale tra attività di revisione e danno lamentato

Qualunque sia la connotazione della responsabilità invocata in un’azione risarcitoria, la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato sussista un nesso di causalità, seppur ‘adeguata’ e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato e dimostrato dall’attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva ed omissiva del convenuto sia stata, se non la causa determinante, quantomeno una concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economia. Sicché, nel caso di azione risarcitoria promossa nei confronti dei revisori legali da parte di terzi entrati in contatto con la società revisionata, a prescindere che la domanda sia proposta ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 ovvero ex art. 2043 c.c., grava sull’attore fornire la prova che l’inadempimento dei revisori agli obblighi su di essi incombenti si sia posto in diretta relazione causale con il danno lamentato [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del revisore non ravvisando la prova che l’asserito inadempimento del revisore si sia posto in diretta relazione causale con la decisione dell’attrice di acquistare azioni della società revisionata, poi messa in l.c.a.].

21 Settembre 2021

Interruzione della prescrizione e sanatoria dei vizi della procura alle liti

La richiesta risarcitoria dell’azionista e obbligazionista bancario avanzata nei confronti dei revisori della banca per aver confidato, in sede di acquisto delle azioni, sulle informazioni riportate nei documenti contabili e sui certificati senza rilievi rilasciati dai revisori in relazione a bilanci poi rivelatisi difformi dalla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione ex art. 2943, ult. co., c.c. se costituisce una valida diffida ad adempiere e, quindi, costituzione in mora. È tale la comunicazione stragiudiziale trasmessa via PEC in nome e per conto del danneggiato che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e l’inequivoca manifestazione della volontà del rappresentato di essere risarcito, nella quale siano indicati compendiosamente ma chiaramente l’evento di danno, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio, le norme di diritto asseritamente violate, l’esatto importo del debito risarcitorio. È, inoltre, sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile anche mediante presunzioni (prima fra tutte, la circostanza che ad agire in giudizio sia stato proprio colui che aveva speso il nome del danneggiato-creditore e con citazione di contenuto corrispondente alla precedente diffida stragiudiziale).

L’art. 182, co. 2, c.p.c. è stato introdotto per consentire, in modo massimamente ampio, la sanatoria del difetto o di vizi di rappresentanza in giudizio della parte allo scopo di scongiurare il consolidarsi di invalidità processuali prive di riscontro sul piano della effettiva tutela del diritto delle parti alla difesa e al contraddittorio. Tale disposizione deve trovare applicazione anche quando la parte, a prescindere dal rilievo del giudice, opera nel senso ivi indicato, sanando l’originario vizio o difetto di procura: in tal caso, infatti, essa realizza spontaneamente e preventivamente il comportamento sanante che dovrebbe tenere a seguito della disposizione del giudice. L’elencazione degli atti in margine o in calce o in congiunzione ai quali la procura può essere (anche telematicamente) rilasciata non è tassativa, ma può estendersi a ogni altro atto di natura processuale che determini l’ingresso della parte in giudizio; in questo senso, va quindi esaminato non il nomen iuris dell’atto cui la procura spontaneamente prodotta acceda, ma il suo concreto contenuto.

6 Settembre 2021

Insussistenza della responsabilità solidale della società di revisione per atti di esclusiva competenza degli amministratori e nesso di causalità

L’art. 15 d.lgs. 39/2010, nel disciplinare la responsabilità delle società di revisione, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, delinea nei confronti dei soci o dei terzi estranei al contratto di revisione la concorrente responsabilità di natura aquiliana delle società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall’inosservanza dei doveri che regolano l’attività di revisione, in modo tale da assicurare l’affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Benché si tratti di una responsabilità solidale con quella degli amministratori, quella delle società di revisione è una responsabilità civile per fatto proprio, che scaturisce dal compimento di atti dolosi o colposi nell’esercizio dell’attività di controllo contabile che queste ultime sono chiamate a svolgere, che prescinde dal mero accertamento della responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di mala gestio.

Per tale motivo, ai fini della valutazione della responsabilità di una società di revisione per il pregiudizio economico arrecato a un socio o a un terzo non solo è necessario l’accertamento della violazione delle regole tecniche, dei principi internazionali di revisione e delle comuni regole di diligenza e prudenza, ma anche la sussistenza di un nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e la condotta illecita posta in essere dalla società di revisione, in modo che il primo, ai sensi dell’art. 1223 c.c., sia una conseguenza immediata e diretta della seconda. Al contrario esula dalla fattispecie di responsabilità, desumibile dall’art. 15 sopra richiamato, la ricostruzione sia come mera proiezione in termini di responsabilità oggettiva della responsabilità degli amministratori per gli atti di gestione rivelatisi dannosi per la società, sia come semplice misura sanzionatoria della violazione dei doveri che governano l’attività del revisore, aggiuntiva rispetto a quella amministrativa e penale. [Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha escluso la sussistenza di una responsabilità solidale della società di revisione con gli amministratori per la violazione della disciplina dell’assistenza finanziaria di cui l’art. 2358 c.c., dal momento che il pregiudizio economico che il terzo acquirente delle azioni ha subito di seguito al dissesto della banca è esclusivamente imputabile a un atto di cattiva gestione degli amministratori, non esistendo altresì un nesso di causalità tra l’acquisto delle azioni e l’erronea attestazione della veridicità dei bilanci da parte della società di revisione, essendo questi ultimi riferibili a un periodo successivo all’acquisto, che porta ad escludere qualsiasi influenza delle prospettate false comunicazioni contenute nei bilanci attestati sull’investimento effettuato].