Art. 15 legge 300/1970
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Illegittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa e motivo illecito di licenziamento
E’ illegittima la delibera di esclusione di socio di cooperativa che sia fondata su una contestazione di interruzione del servizio che sia consistita, in realtà, in esercizio del diritto di sciopero.
Considerata la natura ritorsiva dell’esclusione dei soci-lavoratori, è parimenti illegittimo il conseguente licenziamento senza preavviso, che è derivato dall’espulsione stessa, considerando il disposto degli artt. 4 l.n. 604 del 1966 e 15 l.n 300 del 1970. In particolare il motivo illecito, quale certamente è lo scopo ritorsivo che connota gli atti compiti dalla cooperativa, inficia la validità anche del licenziamento, rendendolo nullo ex art. 1345 c.c.