Art. 19 l.d.a.
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Tutela autorale del progetto architettonico per la pedonalizzazione di un asse viario cittadino secondo lo stile delle ramblas spagnole
In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi. La legge n. 633/1941 tutela all’art. 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell’architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere). [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur muovendo dalla medesima idea ispiratrice, i progetti delle parti in causa fossero dotati ciascuno di una propria individualità rappresentativa, e, per l’effetto, accertata l’assenza di plagio/contraffazione, ha rigettato le pretese di parte attrice].
Plagio di un’opera letteraria e danno non patrimoniale
Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.d.a..
In caso di plagio di un’opera letteraria avvenuto mediante la pubblicazione cartacea e online del testo plagiario per lunga durata, con rilevante potenzialità di diffusione del plagio (circostanze utilmente valutabili ai fini della configurabilità della sofferenza subita dall’autore dell’opera a causa della condotta illecita altrui), deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto morale d’autore ovvero del diritto dell’autore, tutelato ex artt. 2 e 41 Cost., di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Diritti di utilizzazione economica di un’opera su commissione in ambito cinematografico
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera, presupponendo l’art. 45 L.A. che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d’opera che [ LEGGI TUTTO ]
Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico
Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove [ LEGGI TUTTO ]