Art. 22 c.p.i.
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Automobile Club Palermo: il conflitto tra i marchi rinomati di sua titolarità e la ditta di un terzo
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall’art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. [ Nel caso di specie, ciò che non consente di ravvisare un atto di concorrenza è l’assenza di qualsivoglia rapporto, attuale o potenziale, di concorrenzialità tra il ricorrente e l’agriturismo di titolarità del convenuto, stante la assoluta distanza tra i settori merceologici in cui operano gli stessi.]
Costituisce contraffazione l’utilizzo nella denominazione sociale di un marchio registrato altrui
L’impresa che utilizzi nella propria denominazione sociale un marchio registrato altrui viola i diritti del titolare del marchio quando, tenuto conto dell’oggetto sociale delle parti e della clientela di riferimento, sussista [ LEGGI TUTTO ]
Rapporti tra Enti associativi senza scopo di lucro e tutela del nome, del marchio e da condotta anticoncorrenziale
Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in modo estensivo, così da ricomprendere anche associazioni ed enti che operino per scopi ideali e svolgano, senza fine di lucro, mediante un’organizzazione stabile, un’attività continuativa di natura obiettivamente economica.
Ai fini della configurazione del rapporto di concorrenzialità mentre l’assenza di scopo di lucro può essere irrilevante “l’identità del settore si deve desumere dal fatto che entrambe [le associazioni] offrono servizi alla platea delle piccole e medie imprese e che il supporto all’internazionalizzazione non costituisce che una species del genus dei servizi alle imprese”.
La sussistenza del rapporto di concorrenzialità “va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, l’offerta dei medesimi prodotti e servizi alla medesima clientela”.
La riproduzione illecita della denominazione sociale e del marchio denominativo di un Ente viola l’art. 2564 c.c. e l’art. 22 c.p.i.
L’appropriazione dei segni distintivi può determinare confusione fra l’attività ed i servizi [delle due imprese] che ove accertata consente di “ravvisare la concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 c.c. n. 1”.
Rischio di confusione tra prodotti o servizi: requisito indispensabile per vietare l’uso del domain name
Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l’inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.
Nome a dominio, marchio e mala fede
La riassegnazione del nome a dominio è suscettibile di acquistare una definitiva efficacia regolatoria solo se accettata da entrambe le parti; pertanto il giudizio ordinario instaurato a seguito della decisione adottata nel procedimento di riassegnazione non ne costituisce un riesame.
La titolarità del marchio (non rinomato) non importa automaticamente, in favore del suo titolare, la riserva della registrazione del corrispondente nome a dominio, che sarebbe comunque preclusa dal principio di relatività del marchio. Dunque per i marchi non rinomati la prevalenza sul nome a dominio successivo richiede il rischio di confusione fra i prodotti o servizi, che a sua volta presuppone lo svolgimento da parte dei rispettivi titolari di attività di impresa identiche o affini.
In mancanza di notorietà e distintività del marchio costituito da una parola in lingua inglese, il cui significato sia immediatamente percepibile, la registrazione del corrispondente nome a dominio da parte del terzo, anche considerando che l’inglese è il linguaggio universale della rete internet, non costituisce ipotesi di registrazione in mala fede.
Disciplina dei segni distintivi e concorrenza sleale in una controversia tra due ONLUS
La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.
Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente [ LEGGI TUTTO ]
La somiglianza tra due marchi va valutata tenendo conto della normale avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento dell’acquisto e quello che “ricordano” dell’altro
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di marchio e rischio di confusione per il pubblico
Rispetto al marchio “Aranciotti dei Girarrosti S. Rita”, l’utilizzo del singolare e l’eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a differenziare il segno del concorrente “L’Aranciotto” in misura idonea [ LEGGI TUTTO ]
Inserimento dicitura “gruppo” nella ditta e rischio di associazione
L’inserimento della dicitura “gruppo” in una denominazione sociale simile ad un marchio registrato è idoneo ad [ LEGGI TUTTO ]
Cessazione del contratto di affiliazione commerciale, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza
Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto [ LEGGI TUTTO ]