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Art. 23 c.p.c.
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31 Maggio 2024

Clausola compromissoria: competenza giurisdizionale e territoriale

La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.

In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.

 

1 Dicembre 2023

OPA obbligatoria su titoli AIM: competenza sezioni specializzate e vincolatività delle determinazioni del Panel

Le società italiane medio piccole le cui azioni sono negoziate in mercati alternativi sono assoggettate a oneri e regole meno rigorose rispetto a quelle quotate in borsa. Ai sensi di legge, le società i cui titoli sono negoziati su AIM Italia non sarebbero soggette alla disciplina delle offerte pubbliche obbligatorie. Tuttavia, a tutela degli investitori, il Regolamento Emittenti AIM Italia prevede, all’art. 6 bis (anche mediante il richiamo alla Scheda Sei), che gli statuti di queste emittenti debbano inserire precise previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto. Tale Regolamento, sostanzialmente, richiede che lo statuto sociale renda applicabili, su base volontaria, le previsioni degli artt. 106 e 109 t.u.f. in tema di offerta obbligatoria successiva totalitaria. Le predette regole non sono amministrate da Consob ma da un panel di esperti nominati da Borsa Italiana. Tale disciplina è coerente con quanto previsto dall’art. 106 t.u.f., che, al verificarsi di alcune circostanze tassativamente elencate dalla legge, affida alla Consob il potere di rettificare al rialzo il prezzo dell’OPA, mediante l’adozione di un apposito provvedimento. Nel caso di società le cui partecipazioni sono quotate in AIM Italia, qualunque interessato può ricorrere al panel in base alle disposizioni sopra richiamate di cui alla Scheda Sei del predetto Regolamento, recepite nei singoli statuti.

L’intervento del panel va equiparato a quello di un collegio di probiviri, la cui terzietà è garantita dal fatto che la nomina dei singoli esperti è demandata a Borsa Italiana, avente la funzione di prevenire o dirimere ogni questione o controversia che possa insorgere durante lo svolgimento dell’offerta, comprese quelle relative alla determinazione del prezzo. Tale intervento, in quanto necessariamente preventivo, è destinato ad avere efficacia nei confronti non solo dei soci che vi hanno fatto ricorso, ma anche di tutti gli altri soci. Diversamente ragionando, le decisioni del panel relative alla determinazione del prezzo avrebbero efficacia di mera raccomandazione nei confronti dei soli soci hanno attivato l’intervento degli arbitri, sicché in tal modo verrebbe vanificata la funzione di regolamentazione preventiva dello svolgimento dell’offerta che il sistema riconosce agli arbitri. Considerato che la normativa di settore demanda al panel, ovvero a un collegio di probiviri, e non a Consob, il potere di dirimere tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione delle clausole statutarie che disciplinano l’offerta pubblica di acquisto, l’origine dei poteri decisori del collegio dei probiviri è volontaria (negoziale), con la conseguenza che, nel caso di società emittenti AIM Italia, eventuali richiami al potere autoritativo di Consob appaiono inconferenti.

In base a quanto previsto nella Scheda Sei allegata al Regolamento Emittenti AIM, le determinazioni del panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio. Il ricorso agli arbitri, dotati di effettiva terzietà, assume la stessa valenza di un arbitrato rituale, da cui consegue la vincolatività/obbligatorietà delle decisioni assunte nei confronti della società e dei soci. Conseguentemente, salvo che vi siano contestazioni circa la manifesta infondatezza o iniquità delle conclusioni cui è giunto il panel, il tribunale non può entrare nel merito dei criteri applicati per giungere a tale determinazione, ma solo accertare e dichiarare la vincolatività per tutte le parti (società e azionisti) di tale decisione.

La ratio giustificatrice del foro speciale di cui all’art. 23 c.p.c. va ricercata nella considerazione che il giudice del luogo in cui si trova la sede della società è quello più idoneo a conoscere della controversia avente ad oggetto il “rapporto sociale”, mentre le controversie che riguardano le vicende traslative delle partecipazioni sociali, a cui può naturalmente accedere il mutamento soggettivo della compagine sociale come effetto del passaggio di proprietà delle quote, non vale a trasformare la lite in una controversia avente ad oggetto il rapporto sociale. D’altro canto, l’art. 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168/2003 individua l’esistenza della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, riferendola alle cause e ai procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario; ancora, la successiva lett. b specifica che rientrano al pari nella competenza del giudice specializzato anche le cause e i procedimenti relativi ai trasferimenti delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali o i diritti inerenti, vicende traslative ritenute non assimilabili a (o comunque non ricomprese in) quelle inerenti “ai rapporti societari”, tanto da giustificare una separata e autonoma menzione. Ne deriva che una controversia relativa alla corretta determinazione del prezzo di cessione di partecipazioni sociali è inidonea a incidere sulla “vita” della società, che resta del tutto estranea alla soluzione della questione.

31 Luglio 2023

Contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali e presupposizione

La presupposizione ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto, comune a entrambi i contraenti e avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto.

13 Luglio 2019

Qualificazione del prelievo dal conto corrente bancario della società da parte dell’ex-socio cedente

Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell’ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.

In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.

(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).

5 Ottobre 2017

Questioni in materia di competenza ex art. 23 c.p.c. e di responsabilità di amministratori di s.r.l. per illegittimo utilizzo di casse sociali

Qualora un soggetto, socio e amministratore di una s.r.l., sia convenuto in giudizio in qualità di amministratore per l’accertamento di una sua eventuale responsabilità ex art. 2476 c.c., è manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale per mancato esperimento della causa avanti il foro di cui all’art. 23 c.p.c., atteso che [ LEGGI TUTTO ]

14 Gennaio 2016

Sequestro di quote sociali e competenza per territorio

Con riguardo a un giudizio cautelare promosso per il sequestro giudiziario di alcune quote sociali, è incompetente per territorio: (i) il tribunale di un luogo diverso da quello in cui il resistente ha la residenza, la dimora o il domicilio (art. 18 c.p.c.); (ii) il tribunale [ LEGGI TUTTO ]