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Art. 25 c.p.i.
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27 Febbraio 2018

Requisito di novità del marchio: Valentino vs. Valentina

Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo segno registrato possa ritenersi nuovo, ovvero difetti di novità, come accade nelle ipotesi in cui “..l’identità o somiglianza fra i segni o l’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi determini un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione…”.

In coerenza con la funzione intrinseca del segno, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

E’ da escludere l’interferenza tra i marchi Valentina e Valentino laddove il primo consista in un segno letteralmente diverso e graficamente differenziato in modo significativo, in quanto composto da lettere con caratteri peculiari – specificamente da lettera iniziale e lettera finale maiuscole – e da elementi di contorno di fantasia, che conferiscono al segno una sua personalità ed originalità.

I segni Valentina e Valentino sono inoltre anche concettualmente diversi, perché Valentino è un nome proprio maschile, Valentina un nome proprio femminile, il che, in connessione con gli articoli che il segno è chiamato a distinguere, presenta una ulteriore valenza di distacco: infatti, il segno Valentino rimanda necessariamente, ad un uomo, e quindi lo stilista, mentre il segno, nella versione al femminile rimanda e suggerisce piuttosto la figura della utilizzatrice degli articoli prodotti e distribuiti nel mercato con quel segno.

24 Gennaio 2018

La tutela accordata al titolare della ditta

Ai sensi dell’art. 2564 c.c. – norma, posta a tutela del diritto dell’imprenditore al proprio segno distintivo costituito dalla ditta ed a proteggerlo dal pericolo di confusione, per effetto dell’uso, da parte di un altro imprenditore, di una ditta uguale o simile -, il titolare della ditta, che per primo, se si tratta di società commerciale, ha iscritto la ditta nel registro delle imprese, in presenza dell’uso da parte di impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e laddove vi sia una confondibilità potenziale presso il pubblico, data dalla sovrapposizione dell’oggetto delle imprese concorrenti e del luogo di svolgimento dell’attività, ha diritto di pretendere che l’impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria.

La suddetta disposizione è poi richiamata, per i nomi sociali, dall’art. 2567 c.c. e, per le insegne, dall’art. 2568 c.c..

La tutela accordata al titolare della ditta dall’art. 2564 c.c., nel caso che altri faccia uso di ditta uguale o simile e ciò possa creare confusione per l’oggetto delle rispettive attività ed il luogo in cui sono esercitate, viene a concorrere con la tutela contro atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 n. 1 c.c., .qualora, oltre alla suddetta confondibilità, sufficiente per l’applicazione del citato art.2564 c.c., si verifichi anche una situazione idonea ad arrecare pregiudizio, ad incidere cioè negativamente sul profitto che l’imprenditore tende ad ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa.
Tale ultimo requisito, peraltro, non richiede un danno già prodottosi, in relazione ad un’attività concorrenziale in atto, e deve essere ravvisato anche in relazione ad una concorrenza potenziale, alla stregua di una estensione od espansione in futuro dell’attività imprenditoriale, che si presenti in termini non di mera possibilità, ma di rilevante probabilità (cfr. Cass. 1/3/1986 n. 1310).
L’interesse tutelato, nell’ ipotesi di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c., che pone il divieto specifico di atti confusori inerenti i nomi e segni distintivi o i prodotti, è quello dell’imprenditore all’ identità commerciale, oltre al correlativo interesse dei consumatori contro gli sviamenti dagli stessi atti determinati, dovendosi invece ritenere estraneo alle finalità della norma l’interesse all’ esclusività dell’adozione di forme non distintive o aventi carattere funzionale. E’, infatti, meritevole di tutela, sotto il profilo della concorrenza sleale, anche l’aspetto caratteristico esteriore (il profilo, i colori caratteristici, la sagoma degli edifici) dell’organizzazione aziendale, avente valore distintivo dell’organizzazione in sé, in quanto comunemente proprio i colori, i simboli, i connotati esteriori del complesso aziendale, nella loro impressione di insieme, presenti costantemente in una data organizzazione e non rispondenti ad esigenze funzionali, esercitano una funzione di richiamo a distanza del consumatore, il quale, quando rinviene uno o più di detti elementi, si attende di rinvenire gli altri o di trovarsi di fronte ad una sede di una data azienda ed è indotto a presumere che il prodotto ivi commercializzato provenga da quella certa impresa. Sotto questo profilo particolarmente rilevante è l’insegna, quale segno distintivo del locale dove si svolge l’attività imprenditoriale.

9 Gennaio 2018

Controversia in materia di marchi simili e di concorrenza sleale confusoria

In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell’uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l’uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della [ LEGGI TUTTO ]

7 Novembre 2017

La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l’altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Nullità del marchio per mancanza di novità in presenza di un identico marchio di fatto

Ai sensi dell’art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se [ LEGGI TUTTO ]

24 Settembre 2017

La somiglianza tra due marchi va valutata tenendo conto della normale avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento dell’acquisto e quello che “ricordano” dell’altro

La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto [ LEGGI TUTTO ]

Non può essere dichiarato nullo per malafede il marchio registrato diverso da quello che l’attore avrebbe avuto interesse a registrare

Non si configura l’ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al marchio che la società, attrice per l’accertamento della malafede, avrebbe avuto interesse a registrare. [ LEGGI TUTTO ]

27 Giugno 2017

Nessun riconoscimento della titolarità implicito nella richiesta in licenza

Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio di fatto, rivolta alla registrante in malafede, di concedere in licenza il titolo registrato.

27 Giugno 2017

Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei [ LEGGI TUTTO ]

20 Giugno 2017

Domicilio eletto in sede di registrazione di marchio e competenza territoriale

Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è [ LEGGI TUTTO ]