Art. 28 c.p.c.
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Competenza della sezione specializzata e connessione
Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in tempi diversi, dai quali solo alcuni attinenti al rapporto sociale e gli altri derivanti da rapporti di scambio tra socio e società partecipata, sussiste la competenza della sezione specializzata solo per i primi crediti. Né può dar luogo a una connessione tale da determinare l’attrazione alla competenza specializzata l’identità soggettiva. Infatti, a nessuno dei criteri di cui agli artt. 31/36 c.p.c. basta la mera identità del soggetto passivo. Inoltre, la competenza specializzata, che implica l’impegno di un giudice specializzato e collegiale, si giustifica solo in ragione delle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio.
ll rigetto della domanda di brevetto rende nullo il contratto di licenza per mancanza di oggetto
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell’attribuire alle Sezioni specializzate in materia d’impresa la cognizione delle controversie previste dall’art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.
Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall’UIBM per carenza dei requisiti di tutela.
Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
Adesione all’eccezione di incompetenza e applicabilità del criterio della soccombenza
In caso di adesione della controparte all’eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il Tribunale competente senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo al contrario provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, stante la natura decisoria dell’ordinanza che accoglie tale eccezione [nel caso di specie, avendo il convenuto aderito all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile dell’attore, il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bologna senza provvedere sulle spese].
Validità ed efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in corso di causa nonostante la declaratoria di incompeteza per territorio del giudice che lo ha emesso nel giudizio di merito
L’art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l’eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l’eccezione fondata. L’inconveniente [ LEGGI TUTTO ]
Incompetenza per territorio: rilevabilità d’ufficio in sede cautelare
In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l’art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, è sempre possibile il rilievo anche d’ufficio, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell’incompetenza. Non opera infatti, nel giudizio cautelare, il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, ex art. 38 cpc, in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.
Incompetenza del Tribunale delle Imprese per le cause aventi ad oggetto una cessione d’azienda
Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, così come previsto dal D.Lgs 168/2003, come risultante a seguito delle innovazioni introdotte con D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012.
Licenza SCF per riproduzione di fonogrammi e foro competente esclusivo
Responsabilità dell’amministratore di srl nei confronti dei terzi. Applicazione della clausola di foro competente.
Non può ricavarsi la responsabilità dell’amministratore di s.r.l. nei confronti di un terzo in ragione dell’inadempimento contrattuale della società dallo stesso amministrata, dovendosi invece dimostrare il diverso presupposto della condotta illecita, dolosa o colposa, al quale è conseguito il danno diretto subito dall’attore.
La clausola di foro contenuta in un contratto tra due società non produce effetti quando una di queste agisca per far valere la responsabilità dell’amministratore dell’altra per danni cagionati da quest’ultimo.