Art. 33 d.p.r. 445 2000
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Invalidità della procura alle liti e carenza di legittimazione attiva
In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere rivolta nei confronti della parte e non del difensore, la cui attività, seppur provvisoria, ha comunque determinato l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria [ LEGGI TUTTO ]